{"id":242827,"date":"2022-07-05T15:19:36","date_gmt":"2022-07-05T13:19:36","guid":{"rendered":"\/?p=242827"},"modified":"2022-07-06T09:40:01","modified_gmt":"2022-07-06T07:40:01","slug":"sanita-sentenze-aziende","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=242827","title":{"rendered":"Sanit\u00e0, le ultime sentenze in appalti"},"content":{"rendered":"<p><strong>FIFO Sanit\u00e0<\/strong>, in collaborazione con l&#8217;Avv.\u00a0<strong>Antonella Favale<\/strong>\u00a0e lo\u00a0<strong>Studio AOR Avvocati<\/strong>, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di\u00a0<u>appalti pubblici<\/u> che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, ordinanza del 1\u00b0 luglio 2022, n. 3085 Appalti pubblici, settore sanit\u00e0<\/strong> \u2013 <strong><em>Sulla mancata indicazione dei costi della manodopera laddove oggetto dell\u2019appalto siano prestazioni sanitarie di natura intellettuale<\/em><\/strong>. &#8211; Con l\u2019ordinanza in rassegna i Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto applica-bile al caso di specie la deroga prevista dall\u2019art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50\/2016, secondo cui non devono essere indicati i costi della manodopera laddove oggetto dell\u2019appalto sono prestazioni di natura intellettuale.<br \/>\nNel caso in commento, i giudici hanno in particolare ravvisato il carattere dell\u2019intellettualit\u00e0 del servizio da affidare, ragionando sull\u2019oggetto dell\u2019appalto, sul tipo di attivit\u00e0 richiesta dagli atti di gara e sulle caratteristiche proprie delle figure professionali richieste, ossia nella fattispecie quella dei tecnici perfusionisti e, sulla base di ci\u00f2, hanno escluso che i concorrenti fossero obbligati ad indica-re i costi della manodopera nelle offerte economiche presentate in gara.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 giugno 2022, n. 5074 &#8211; Appalti pubblici, settore sanit\u00e0<\/strong> \u2013 <strong><em>Sull\u2019applicazione del principio di equivalenza<\/em><\/strong>. Con la pronuncia in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la legittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione disposta a favore di una concorrente che aveva offerto in gara dei prodotti \u201cequivalenti\u201d da un punto di vista funzionale rispetto alle prescrizioni imposte dalla lex specialis di gara.<br \/>\nSecondo i Giudici, il principio di equivalenza permea l&#8217;intera disciplina dell&#8217;evidenza pubblica (soprattutto nel settore delle forniture di beni e servizi in sanit\u00e0), in quanto la possibilit\u00e0 di ammettere al-la comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialit\u00e0 e buon andamento e di libert\u00e0 d&#8217;iniziativa economica e, dall&#8217;altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER, 23 giugno 2022, n. 8524 &#8211; Appalti pubblici, settore sanit\u00e0 \u2013 <em>Sull\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento che modifica in fase di esecuzione quanto prescritto dalla lex specialis<\/em><\/strong><em>.<\/em><br \/>\nCon la sentenza in rassegna, i giudici del TAR Lazio hanno dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante (una centrale unica di committenza regionale) ha imposto ai centri diabetologici (destinatari effettivi della fornitura) di utilizzare i soli dispositivi medici delle prime due classificate dell\u2019Accordo quadro, laddove invece la lex specialis prevedeva che il paziente, (e per esso) il medico, avrebbe potuto scegliere il dispositivo, tra quelli offerti dai fornitori aggiudicatari (quindi ivi inclusa la terza classificata aggiudicataria dell\u2019Accordo), maggiormente conforme all\u2019esigenze cliniche e di usabilit\u00e0 del singolo caso clinico.<br \/>\nSecondo i giudici, quindi, questo modus procedendi risulta illegittimo in quanto modifica sostanzialmente le condizioni di gara.<\/p>\n<h2><strong>Appalti pubblici<\/strong><\/h2>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 28 giugno 2022, n. 5387- Appalti pubblici- <em>Sull\u2019errore materiale rilevabile dalla stazione appaltante<\/em><\/strong> &#8211; I Giudici di Palazzo Spada, confermando la statuizione del giudice di primo grado, hanno ritenuto legittima l\u2019esclusione disposta nei confronti di un concorrente che ha commesso un errore essenziale nell\u2019offerta tecnica. Difatti, secondo i giudici l\u2019errore contenuto nell\u2019offerta \u00e8 sanabile solo ove si tratti di un mero errore materiale rilevabile ictu oculi, senza la necessit\u00e0 di ricostruzioni in via induttiva della reale volont\u00e0 del concorrente.<br \/>\nDunque, l\u2019offerta tecnica deve essere chiara ex se, tale da non dover richiedere alcuno sforzo interpretativo-deduttivo da parte della stazione appaltante per la comprensione della reale volont\u00e0 negoziale del concorrente.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 giugno 2022, n. 5034- Appalti pubblici &#8211; <em>Sulla carenza dei requisiti di idoneit\u00e0 della prestazione offerta e sul principio di equivalenza<\/em><\/strong> &#8211; Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affermato che la carenza dei requisiti di idoneit\u00e0 della prestazione offerta indicati nella legge di gara configura il venir meno di un elemento essenziale alla formazione dell\u2019accordo contrattuale. Essa costituisce altres\u00ec causa di esclusione e non rileva in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l\u2019offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformit\u00e0 in un aliud pro alio che comporta, di per s\u00e9, l\u2019esclusione dalla gara, anche in mancanza di un\u2019apposita comminatoria in tal senso.<br \/>\nDa tali premesse ne deriva che il principio di equivalenza non pu\u00f2 essere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato, poich\u00e9 il richiamo al principio di equivalenza in un siffatto caso avrebbe l\u2019effetto di distorcere l\u2019oggetto del contratto, al punto da consentire ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 giugno 2022, n. 5021- Appalti pubblici- <em>Sulla distinzione tra miglioria e variante progettuale <\/em><\/strong>&#8211; I giudici di Palazzo Spada rilevano che a differenza delle varianti progettuali, che sono ammesse solo se autorizzate quando non addirittura imposte dalla lex specialis di gara, le semplici soluzioni tecniche migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo per contro preclusa la modificabilit\u00e0 delle caratteristiche progettuali che sono rigidamente stabilite dalla stazione appaltante.<br \/>\nPeraltro, la Commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell\u2019ambito delle varianti o delle semplici migliorie.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 giugno 2022, n 5027- Appalti pubblici- <em>Sul giudizio di equivalenza<\/em><\/strong> &#8211; Con la sentenza in commento i giudici ritornano sul noto principio dell\u2019equivalenza, rimarcandone i tratti fondamentali. Tale principio \u00e8 finalizzato ad evitare che un\u2019irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l\u2019ammissibilit\u00e0 di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta<br \/>\nSul piano applicativo, dunque, la stazione appaltante opera il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara, sulla base di criteri di conformit\u00e0 sostanziale delle soluzioni tecniche offerte. Tuttavia tale principio non pu\u00f2 essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA SEZ. V, 29 giugno 2022, n. 4384- Appalti pubblici &#8211; <em>Sulla discrezionalit\u00e0 della stazione appaltante nella scelta dei requisiti tecnici di partecipazione<\/em><\/strong> &#8211; I giudici affermano che la stazione appaltante pu\u00f2 legittimamente prevedere, ai fini della partecipazione alla gara, requisiti tecnici pi\u00f9 stringenti rispetto a quelli normativamente stabiliti, sempre che tale scelta risponda ai canoni di proporzionalit\u00e0 rispetto alle prestazioni oggetto dell\u2019appalto.<br \/>\nDunque, tale discrezionalit\u00e0 \u00e8 garantita purch\u00e9 la previsione di requisiti pi\u00f9 severi risulti funzionale rispetto all\u2019interesse pubblico perseguito. In ragione di ci\u00f2, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalit\u00e0, ragionevolezza e non estraneit\u00e0 rispetto all&#8217;oggetto di gara.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 27 giugno 2022, n. 4355- Appalti pubblici &#8211; <em>Sulla discrezionalit\u00e0 amministrativa in relazione ai criteri di valutazione e sull\u2019estensione della cauzione provvisoria<\/em><\/strong> \u2013 Nella sentenza in commento, i giudici campani affermano che non \u00e8 censurabile la mancata previsione di criteri ambientali minimi (valorizzazione di ambulanze meno inquinanti nel caso di specie) nel-la lex specialis di gara, stante la discrezionalit\u00e0 attribuita alla stazione appaltante nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte. In particolare, tale ampia discrezionalit\u00e0 le \u00e8 attribuita al fine di garantire il miglior perseguimento dell\u2019interesse pubblico.<br \/>\nCome tale, la scelta della pubblica amministrazione \u00e8 sindacabile solo allorch\u00e9 sia manifestatamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti.<br \/>\nSotto altro diverso profilo, il TAR afferma che, come chiaramente evincibile dall\u2019art 93 del Codice, la richiesta di estensione temporale della garanzia nell\u2019ipotesi che la procedura di gara non risulti ancora conclusa e, nel frattempo, sia cessata l\u2019efficacia temporale della medesima, costituisce mera facolt\u00e0 della stazione appaltante e non un obbligo indefettibile, di talch\u00e9 deve escludersi un effetto inficiante sul provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato.<\/p>\n<p><strong>TAR BASILICATA, SEZ I, 27 giugno 2022, n. 504- Appalti pubblici- <em>Sulla violazione degli obblighi previdenziali quale causa di esclusione<\/em>&#8211;<\/strong> Con la sentenza in rassegna, il TAR ha ritenuto legittima l\u2019esclusione da una gara pubblica di un concorrente in ragione dell\u2019omessa e\/o incompleta presentazione delle denunce obbligato-rie mensili o periodiche e\/o per le denunce che presentano dati in-congruenti, in relazione agli obblighi previdenziali.<br \/>\nInfatti, nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali, rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l\u2019omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l\u2019Ente previdenziale \u00e8 messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all\u2019Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti.<\/p>\n<p><strong>TAR VENETO SEZ. II, 21 giugno 2022, n. 1065 \u2013 Appalti pubblici <\/strong><strong>&#8211; <em>Sul diritto di accesso alla documentazione necessaria alla difesa <\/em><\/strong>&#8211; Con la sentenza in commento il Collegio ha accolto il ricorso pro-posto dal secondo classificato ad una gara pubblica, il quale ha impugnato il diniego di accesso alla documentazione amministrati-va ed alla documentazione relativa alle verifiche effettuate dopo l\u2019aggiudicazione in vista della stipula del contratto.<br \/>\nInfatti, i giudici rilevano che rispetto all\u2019intenzione palesata dal ricorrente di introdurre azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni, non pu\u00f2 ritenersi superflua la conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente costituiscono cause ostative all\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p><strong>TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III, 17 giugno 2022, n. 989 &#8211; Appalti pubblici &#8211; <em>Sull\u2019illeggibilit\u00e0 del file dell\u2019offerta vittoriosa<\/em><\/strong> &#8211; Con la sentenza in rassegna, la sezione leccese del TAR Puglia ha riconosciuto l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione di una gara esclusivamente telematica, nel caso in cui, a seguito di apposita verificazione esperita in corso di causa, sia emerso che il file digitale dell\u2019offerta tecnica risultata vittoriosa non sia del tutto leggibile o sia parzialmente corrotto e, soprattutto, non vi sia corrispondenza tra il file digitale della medesima offerta tecnica e la documentazione cartacea successivamente stampata dalla stazione appaltante. In tal caso, a fronte delle carenze e della incompletezza dell\u2019offerta tecnica (telematica) e alla non corrispondenza tra il predetto file digitale e il documento cartaceo successivamente stampato dalla P.A, l\u2019operatore economico avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara non risultando ammissibile il soccorso istruttorio ai sensi dell\u2019art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50\/2016.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. II, 16 giugno 2022, n. 804 &#8211; Appalti pubblici &#8211; <em>Sul riparto di giurisdizione in caso di annullamento degli atti di gara e successivo affidamento diretto dell\u2019appalto<\/em><\/strong> &#8211; Con la sentenza in rassegna, il TAR Toscana precisa che in caso di annullamento in autotutela degli atti di gara e di successivo affidamento diretto dell\u2019appalto, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di declaratoria di inefficacia o nullit\u00e0 del contratto di appalto. Infatti, si rammenta che gli artt. 121 e 122 cpa attribuiscono tale potere al giudice amministrativo solo nel caso di annullamento dell\u2019aggiudicazione di un appalto pubblico.<br \/>\nNel caso di specie, il contratto di cui si chiedeva la declaratoria di nullit\u00e0 \u00e8 stato stipulato in seguito alla revoca in autotutela degli atti di gara, dunque si pone su un piano privatistico-negoziale non strettamente concatenato con quello pubblicistico-procedimentale, con conseguente cognizione del giudice ordinario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv.\u00a0Antonella Favale\u00a0e lo\u00a0Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di\u00a0appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 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