{"id":242844,"date":"2022-07-25T10:04:58","date_gmt":"2022-07-25T08:04:58","guid":{"rendered":"\/?p=242844"},"modified":"2022-07-25T10:06:51","modified_gmt":"2022-07-25T08:06:51","slug":"sanita-le-nuove-sentenze-in-appalti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=242844","title":{"rendered":"Sanit\u00e0, le nuove sentenze in appalti"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fifosanita.it\/\"><strong>FIFO Sanit\u00e0<\/strong><\/a>, in collaborazione con l\u2019Avv. <strong>Antonella Favale<\/strong> e lo <strong>Studio AOR Avvocati<\/strong>, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di <span style=\"text-decoration: underline\">appalti pubblici<\/span> che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 luglio 2022, n. 5655 &#8211; Appalti Pubblici, settore sanitario<\/strong> \u2013 <em>Sulla differenza tra i criteri di valutazione e le caratteristiche di minima<\/em>. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito che la riscontrata carenza di caratteristiche tecniche nell\u2019offerta richieste dagli atti di gara ai soli fini della valutazione del pregio tecnico delle offerte mediante i criteri di valutazione, e non invece dei cc.dd. requisiti di minima, non pu\u00f2 comportare l\u2019esclusione di un concorrente da una procedura di gara, potendo al pi\u00f9 implicare l\u2019assegnazione da parte della Commissione di un punteggio pari a \u201c0\u201d per il relativo criterio qualitativo.<br \/>\nPertanto, per comprendere se taluna caratteristica sia da annovera-re tra le caratteristiche tecniche richieste ai fini dell\u2019assegnazione del punteggio ovvero tra le caratteristiche minime di un appalto \u00e8 opportuno valutare come la stessa caratteristica venga richiesta e formulata negli atti di gara.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 luglio 2022, n. 5650<\/strong> \u2013<strong> Appalti Pubblici, settore sanitario<\/strong> \u2013 <em>Sull\u2019errore materiale nella documentazione tecnica<\/em>. Secondo i giudici del Consiglio di Stato non si pu\u00f2 parlare di mero errore materiale, dovendo invece comporta-re l\u2019esclusione del concorrente dalla procedura, l\u2019errore nell\u2019offerta che richiede un\u2019elaborata ricostruzione della volont\u00e0 negoziale dell\u2019offerente. Secondo i giudici si tratta di carenza non sanabile l\u2019errore che richiede una considerazione sistematica di elementi contenuti in diversi atti di gara rispetto a quello dove \u00e8 presente l\u2019errore materiale.<br \/>\nSecondo i Giudici del Supremo Consesso, infatti, laddove la stazione appaltante sia costretta a compiere indagini complesse volte a ricercare la reale volont\u00e0 del concorrente, ci\u00f2 si pone in contrasto con i concetti di \u201cimmediata evidenza\u201d e della \u201cpura materialit\u00e0\u201d che dovrebbero, invece, connotare l\u2019errore materiale scusabile.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, Firenze, Sez. III, 14 luglio 2022, n. 906 \u2013 Appalti pubblici, settore sanitario \u2013<\/strong> <em>Sulle procedure indette a contrasto dell\u2019emergenza sanitaria da Covid-19<\/em>. Con la pronuncia in rassegna, i giudici del TAR Toscana hanno affermato che in una gara avente ad oggetto forniture in risposta all\u2019emergenza sanitaria da Covid-19, \u00e8 legittimo il soccorso istruttorio attivato da una stazione appaltante volta a colmare alcune carenze nella documentazione tecnica di una concorrente, laddove le informazioni richieste siano evincibili dall\u2019elenco detenuto dalla stazione appaltante (nel caso di specie: Invitalia) recante la classificazione dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, cos\u00ec come previsto dal Decreto dell\u2019allora Commissario Straordinario all\u2019Emergenza del 2 novembre 2020.<br \/>\nL\u2019elenco previsto dal citato Decreto \u00e8, in effetti, suddiviso in trentaquattro categorie e per ciascuna categoria, sono individuate specifiche tecniche minime vincolanti ed accettate dai fornitori inseriti nell\u2019elenco. Da qui le eventuali carenze documentali riscontrate in gara, possono essere in ogni caso soccorribili dalle stazioni appaltanti, le quali possono in qualsiasi momento accedere al gi\u00e0 menzionato elenco e visualizzare le specifiche tecniche dei prodotti delle concorrenti inserite nell\u2019elenco.<\/p>\n<a href='' class='big-button bigblue' target=\"_blank\">RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE<\/a>\n<h2>Sentenze appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. V, 14 luglio 2022, n. 4771<\/strong> \u2013 <strong>Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sul costo della manodopera inferiore al livello salariale minimo<\/em>. Con la sentenza in commento il TAR Campania ha ribadito che nel caso di offerta il cui costo della manodopera sia inferiore agli obblighi retributivi minimi, l\u2019esclusione del concorrente rappresenta atto vincolato, indipendentemente dalla congruit\u00e0 dell\u2019offerta valutata nel suo complesso.<br \/>\nInfatti, ai sensi della disciplina vigente, un\u2019offerta economica basa-ta su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore, costituisce indice di inattendibilit\u00e0 economica dell\u2019offerta stessa. Da qui la necessit\u00e0 di procedere all\u2019esclusione del concorrente, considerato che le norme sono po-ste a tutela di diritti sociali e del lavoro di rilievo costituzionale.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA \u2013 NAPOLI, SEZ. I, 13 luglio 2022 n. 4731\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulla sostituzione in corso di gara della consorziata. Con la sentenza in commento il TAR Campania ha giudicato illegittima l\u2019esclusione di un consorzio stabile da una gara, inter-venuta sulla base di un\u2019omessa dichiarazione da parte di una consorziata esecutrice di una precedente risoluzione contrattuale; il consorzio stesso, infatti, in corso di gara aveva tempestivamente inoltrato alla stazione appaltante formale richiesta di sostituzione della suddetta consorziata.<br \/>\nInfatti, nel caso in cui una consorziata abbia omesso la suddetta dichiarazione, la sostituzione dell\u2019impresa deve essere consentita da parte della stazione appaltante anche prima della stipula del contratto e ci\u00f2 sul rilievo che sono applicabili ai consorzi stabili le previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell\u2019art. 48 del d.lgs n. 50\/2016, con la conseguenza ulteriore che, in caso di perdita dei requisiti ex art. 80, il rapporto pu\u00f2 proseguire con altro operatore economico che sia costituito mandatario, oppure quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto a eseguire le prestazioni direttamente o a mezzo degli altri mandanti.<\/p>\n<p><strong>TAR ABRUZZO \u2013 PESCARA, SEZ. I, 13 luglio 2022 n. 306 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sulla revoca dell\u2019aggiudicazione dopo la stipula del contratto<\/em>. Con la sentenza in commento, in tema di riparti di giurisdizione, si \u00e8 inteso ribadire che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad un qualsiasi atto \u2013 a prescindere dal nomen utilizzato: annullamento, revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullit\u00e0 contrattuale \u2013 con il quale la stazione appaltante pubblica receda ex post da un contratto gi\u00e0 stipulato. La sottoscrizione dell\u2019atto negoziale comporta il definitivo passaggio dalla fase pubblicistica (ove l\u2019amministratore conserva poteri autoritativi di intervento in autotutela sugli atti amministrativi prodromici alla stipula) a quella privatistica, durante la quale il potere di autotutela scompare e il ritiro dal contratto si configura, nella sostanza, alla stregua di un recesso privatistico. In sintesi, la stipula del contratto segna tendenzialmente il limite tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA \u2013 MILANO, SEZ. IV, 12 luglio 2022 n. 1668 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> <em>Sulla proroga tecnica del contratto<\/em>. Il TAR Lombardia ha giudicato legittimo il provvedimento con il quale la P.A., in vista dell\u2019esperimento di una procedura di evidenza pubblica, ha disposto, per alcuni mesi, la c.d. proroga tecnica di un contratto di appalto agli stessi patti e condizioni, qualora tale possibilit\u00e0 fosse stata prevista nel capitolato speciale e nel contratto. Il TAR Lombardia precisa, infatti, che il potere dell\u2019amministrazione di disporre quella che \u00e8 comunque una proroga tecnica del contratto \u2013 stante il dichiarato scopo di garantire la continuit\u00e0 di un servi-zio essenziale nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo gestore \u2013 \u00e8 stato specificamente previsto nell\u2019accordo negoziale.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA \u2013 SALERNO, SEZ. I, 11 luglio 2022 n. 1976<\/strong> <strong>\u2013 Appalti pubblici <\/strong>\u2013 <em>Sulla possibilit\u00e0 di accogliere una domanda di risarcimento dal danno da mancata aggiudicazione, ove sia stata dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione in s.g<\/em>.. Secondo il TAR Campania \u2013 Salerno \u00e8 possibile accogliere una domanda di risarcimento del danno, avanzata nei confronti della P.A. e derivante dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, nella eventualit\u00e0 in cui il provvedimento di aggiudicazione sia stato impugnato in s.g. dal concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria, sia stato annullato dal G.A. in quanto illegittimo e sia risultato che, ove il contratto non fosse stato illegittimamente aggiudicato, il secondo classificato avrebbe avuto diritto ad aggiudicarsi la gara. Il TAR ha altres\u00ec precisato che la domanda di risarcimento del danno per equivalente, conseguente all\u2019illegittima aggiudicazione di appalti pubblici, non richiede la prova dell\u2019elemento soggettivo della colpa, giacch\u00e9 la relativa responsabilit\u00e0 \u00e8 improntata \u2013 secondo le previsioni contenute nelle direttive europee \u2013 ad un modello di tipo oggettivo disancorato dall\u2019elemento soggettivo, coerente con l\u2019esigenza di assicurare l\u2019effettivit\u00e0 del rimedio risarcitorio.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA \u2013 FIRENZE, SEZ. I, 8 luglio 2022, n. 896 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sull\u2019impossibilit\u00e0 di rendere dichiarazioni in sede di presentazione dell\u2019offerta telematica e doverosit\u00e0 del soccorso istruttorio.<\/em> Il TAR Toscana ha chiarito che nel caso in cui il modulo predisposto per la predisposizione dell\u2019offerta economica, generato dalla piattaforma, non permetta l\u2019inserimento delle dichiarazioni di cui all\u2019art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50\/2016 (costi della manodopera e oneri per la sicurezza), sussiste l\u2019obbligo per la stazione appaltante di procedere al soccorso istruttorio nei con-fronti di tutti i partecipanti alla procedura che non abbiano reso tali dichiarazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalit\u00e0 che governano l\u2019agire amministrativo.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 luglio 2022, n. 5692 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sul sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell\u2019offerta.<\/em> Con la sentenza in commento, i giudici di Palazzo Spada rammentano i principi che regolano il sindacato giurisdizionale in tema di verifica dell\u2019anomalia dell\u2019offerta, richiamando la pi\u00f9 recente giurisprudenza sul punto. La verifica dell\u2019anomalia dell\u2019offerta \u00e8 infatti finalizzata ad accertare l\u2019attendibilit\u00e0 e la seriet\u00e0 della stessa sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica e che per definizione risulta insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata dalla parte ricorrente) manifesta e macroscopica erroneit\u00e0 o irragionevolezza dell\u2019operato dell\u2019amministrazione, tale da rendere palese l\u2019inattendibilit\u00e0 complessiva dell\u2019offerta.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. III, 7 luglio 2022, n. 9338 \u2013 Appalti pubblici <\/strong>\u2013 <em>Sulla revoca della procedura di gara e relativo diritto all\u2019indennizzo<\/em>. Con la sentenza in commento, il TAR Lazio afferma che la determinazione di revoca di una procedura di gara di-sposta dalla stazione appaltante prima dell\u2019apertura delle offerte tecniche, sulla base di una congrua motivazione relativa a profili attinenti al merito della programmazione dell&#8217;azione amministrati-va, non determina alcun diritto all\u2019indennizzo ex art 21 quinquies l. 241\/90 in capo ai partecipanti.<br \/>\nInfatti, tale intervento di autotutela non incide su un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici, ed essendo intervenuto in una fase non avanzata della procedura, non fa emergere consolida-te posizioni di maturato affidamento circa il conseguimento della concessione in capo ai partecipanti alla selezione.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ III, 7 luglio 2022, n. 9319 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sul dies a quo della decorrenza degli interessi di mora sul compenso revisionale<\/em>. Il Collegio innanzitutto rammenta che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo, nell&#8217;ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla pubblica amministrazione committente, attribuendo a quest&#8217;ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione. Nel merito, i giudici hanno osservato che ai fini dell&#8217;applicazione della c.d. mora automatica al compenso revisionale non rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cio\u00e8 non (ancora) revisionati, non costituendo esso un diritto soggettivo perfetto, quanto pi\u00f9 un interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all\u2019istanza presentata dall\u2019impresa interessata. In conclusione, per la decorrenza degli interessi di mora deve aversi riguardo alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, dovendosi escludere che prima di questa possa trovare applicazione l\u2019interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231 del 2002.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 6 luglio 2022, n. 1600 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 <em>Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica<\/em>. La sentenza in commento ha ribadito il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, che rappresenta espressione del principio di segretezza dell\u2019offerta economica, finalizzato a garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti e posto a presidio dei pi\u00f9 ampi principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento dell\u2019azione amministrativa di cui all\u2019art. 97 Cost. Tale principio deve essere rispettato nel concreto, e non in astratto, avendo riguardo agli elementi economici esposti o desumibili dall&#8217;offerta tecnica, che devono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l&#8217;offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 luglio 2022 n. 5589 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> <em>Sugli elementi distintivi dell\u2019annullamento in autotutela e della revoca dell\u2019aggiudicazione<\/em>. I Giudici di Palazzo Spada precisano gli elementi che valgono a distinguere l\u2019annullamento in autotutela dalla revoca dell\u2019aggiudicazione: in particolare, va qualificato come annullamento in autotutela, e non come revoca dell\u2019aggiudicazione, un provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha posto nel nulla l\u2019atto di individuazione e nomina della ditta risultata prima in graduatoria, che sia motivato con riferimento ad un profilo genetico di illegittimit\u00e0 del provvedimento di aggiudicazione, ancorch\u00e9 accertato successivamente alla stipula del con-tratto: id est il difetto, in capo al concorrente risultato vittorioso, di un requisito di partecipazione alla gara.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. I, 4 luglio 2022, n. 885- Appalti pubblici-<\/strong> <em>Sulla scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara<\/em>. Con la sentenza in rassegna, i giudici toscani confermano la legittimit\u00e0 della scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara, nonostante fosse gi\u00e0 intervenuta una proposta di aggiudicazione della Commissione, nel caso in cui risulti da un\u2019istruttoria svolta dalla stessa che le offerte non siano pi\u00f9 rimunerative a causa dell\u2019incremento dei prezzi delle materie prime. Viene inoltre precisato che la valutazione di \u201canti economicit\u00e0\u201d dell\u2019opera prescinde dall\u2019applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l\u2019esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1\u00b0 luglio 2022 n. 5499 \u2013 Appalti pubblici <\/strong>\u2013 <em>Sulla discrezionalit\u00e0 della stazione appaltante nel valutare, ai fini dell\u2019ammissione in gara, le dichiarazioni omesse o inveritiere dei concorrenti<\/em>. Con la sentenza in argomento, il Consiglio di Stato, in tema di partecipazione alle gare di appalto, ha ritenuto che la comunicazione eventualmente omessa o non veritiera afferisce a elementi funzionali all\u2019ammissione alla procedura, co-me tali rientranti comunque nell\u2019art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016 e rimessi ad apprezzamento della stazione appaltante; di conseguenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che \u00e8 legittima l\u2019ammissione in gara di un concorrente che ha resa edotta la P.A. della situazione in essere, e la medesima P.A., con valutazione esente da vizi logici, non abbia ravvisato alcun correlato motivo escludente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO rende note le novit\u00e0 in materia di appalti per il comparto Sanit\u00e0 con le nuove sentenze aggiornate.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":242600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[1,33,7],"tags":[83,60],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242844"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=242844"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":242847,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242844\/revisions\/242847"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/242600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=242844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=242844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=242844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}