{"id":242861,"date":"2022-08-19T11:45:06","date_gmt":"2022-08-19T09:45:06","guid":{"rendered":"\/?p=242861"},"modified":"2022-08-19T11:48:43","modified_gmt":"2022-08-19T09:48:43","slug":"sanita-sentenze-appalti-agosto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=242861","title":{"rendered":"Sanit\u00e0, le sentenze di luglio in appalti"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fifosanita.it\/\"><b>FIFO Sanit\u00e0<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, in collaborazione con l&#8217;Avv. <\/span><b>Antonella Favale<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> e lo <\/span><b>Studio AOR Avvocati<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di <\/span><span style=\"font-weight: 400\">appalti pubblici<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> che interessano maggiormente le aziende associate.<\/span><\/p>\n<h2>Sanit\u00e0: le sentenze in appalti<\/h2>\n<p><b>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 25 luglio 2022, n. 6514 \u2013 Appalti pubblici settore sanitario \u2013<\/b> <b><i>Sulla legittimit\u00e0 delle clausole di adesione postuma<\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400\">. <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato si \u00e8 pronunciato sulle clausole di adesione postuma, presenti in taluni contratti pubblici, per il tramite delle quali Amministrazioni diverse da quella appaltante possono aderire a quel contratto senza dover bandire un\u2019apposita procedura di gara.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">I giudici hanno, in particolare, stabilito che tali tipi di clausole possono considerarsi legittime ove rispettino talune condizioni, ovverosia siano previste: <\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">(a) a favore di Amministrazioni aggiudicatrici predeterminate;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400\">(b) per quantit\u00e0 di approvvigionamento (del servizio o della fornitura) note e definite (c) ed in relazione a prestazioni sostanzialmente omogenee.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><b>TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER, 22 luglio 2022, n. 10491<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> \u2013 <\/span><b>Appalti pubblici settore sanitario \u2013 <\/b><b><i>Sulla legittimit\u00e0 dell\u2019integrazione postuma di un documento riguardante l\u2019offerta.<\/i><\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Con la pronuncia in commento, i giudizi del TAR si sono espressi sulla possibilit\u00e0 che il concorrente apporti durante una procedura di gara e su richiesta della stazione appaltante documenti o dichiarazioni riguardanti l\u2019offerta tecnica e\/o economica successivamente al termine di scadenza di presentazione delle stesse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Secondo il TAR ci\u00f2 \u00e8 possibile nei casi in cui l\u2019irregolarit\u00e0 riguardi non l\u2019offerta economica o tecnica in s\u00e9 considerata ma documenti o dichiarazioni di carattere assolutamente accessorio, in quanto in tali casi si tratterebbe di un\u2019ammissibile integrazione di elementi formali dell\u2019offerta. L\u2019integrazione \u00e8, dunque, ammessa quando la documentazione mancante: non concerna una carenza essenziale dell\u2019offerta; o comunque non sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto; ovvero non riguardi un elemento essenziale presidiato dalla <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">lex specialis<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> con un\u2019espressa clausola di esclusione.<\/span><\/p>\n<a href='' class='big-button bigblue'>VOGLIO ASSISTENZA LEGALE<\/a>\n<h2>Sentenze appalti pubblici<\/h2>\n<p><b>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V. 26 Luglio 2022, n. 6577 \u2013 Appalti pubblici &#8211; Sulla verifica dell\u2019anomalia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Con la sentenza in rassegna i giudici di Palazzo Spada affermano che, laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all\u2019attendibilit\u00e0 dell\u2019offerta soggetta a verifica di anomalia, l\u2019esperimento di ulteriori fasi di contraddittorio, specie se previsto dalla lex specialis, \u00e8 necessitato, non potendo l\u2019amministrazione limitarsi a rilevare la semplice insufficienza della documentazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Al contrario, ci\u00f2 non occorre quando, di fronte a giustificativi non sufficienti ad escludere l\u2019anomalia, la stazione appaltante sia in grado di giungere essa stessa a una conclusione in termini di incongruit\u00e0 dell\u2019offerta e conseguente esclusione del concorrente ex. Art. 97 comma 5 d.lgs n. 5072016.<\/span><\/p>\n<p><b>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22 luglio 2022, n. 6448 \u2013 Appalti pubblici &#8211; Sulla tempestivit\u00e0 del deposito telematico degli atti oltre le ore 12<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Il Consiglio di Stato, discostandosi da una parte della giurisprudenza di opposto avviso, sostiene la tempestivit\u00e0 della memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a, pur se depositata oltre le ore 12.00 dell\u2019ultimo giorno utile. Secondo la pronuncia in rassegna la possibilit\u00e0 di depositare con modalit\u00e0 telematica atti in scadenza sia assicurata fino alle ore 24 dell\u2019ultimo giorno consentito secondo i termini perentori: il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riferimento al giorno e non all\u2019ora.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">In aggiunta, si afferma che la garanzia del diritto di difesa delle controparti pu\u00f2 essere salvaguardata facendo decorrere dal giorno successivo i termini per contestare gli atti depositati oltre le ore 12.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TAR CAMPANIA, SEZ VIII, 28 luglio 2022, n. 5098- Appalti pubblici &#8211; Sulla clausola di stand still<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Con la sentenza in rassegna, il Collegio ha affermato che la violazione della clausola di stand still non \u00e8 apprezzabile quale autonomo vizio dell\u2019aggiudicazione, potendo piuttosto concorrere a cagionare la caducazione dell\u2019aggiudicazione e del contratto in concomitanza con le ulteriori condizioni di cui all\u2019art. 121 comma 1 lett. c) c.p.a.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La sola violazione del termine di stand still non pu\u00f2 dunque determinare n\u00e9 l\u2019annullamento degli atti di gara n\u00e9 la pronuncia di inefficacia del contratto.<\/span><\/p>\n<p><b>TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 27 luglio 2022 n. 1801\u2013 Appalti pubblici \u2013 Sul principio del one shot temperato<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Con la sentenza in commento, il TAR Lombardia ha ritenuto che, pur in assenza di un giudicato in senso proprio, si debba fare applicazione del principio del c.d. one shot temperato, laddove la stazione appaltante abbia gi\u00e0 valutato per due volte le offerte delle imprese concorrenti, a seguito di altre due sentenze sulla medesima procedura di gara.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Il principio del one shot temperato infatti si \u00e8 formato in sede giurisprudenziale per evitare che l\u2019amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale. Tanto comporta che \u00e8 dovere dell\u2019amministrazione riesaminare una seconda volta l\u2019affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TAR LOMBARDIA, SEZ I, 27 luglio 2022, n. 1806 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sulla necessit\u00e0 di contraddittorio nel caso di nuova valutazione dell\u2019amministrazione.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Con la sentenza in rassegna, il TAR Lombardia ha stabilito che il procedimento di autotutela, intervenuto in una fase in cui era stata gi\u00e0 individuata definitivamente l&#8217;impresa aggiudicataria, impone l&#8217;attivazione del contradditorio tra l\u2019amministrazione e la prima classificata, affinch\u00e9 anche quest\u2019ultima possa formulare le proprie deduzioni nella dialettica procedimentale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Si tratta di un riesame in senso proprio degli atti, con nuove valutazioni, e modifica della graduatoria che avrebbe necessitato l\u2019attivazione del contraddittorio con l\u2019impresa aggiudicataria, la quale avrebbe dovuto essere coinvolta ed ammessa a presentare delle deduzioni.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TAR LAZIO, SEZ. IV BIS, 25 luglio 2022, n. 10547 \u2013 Appalti pubblici &#8211; Sulla mancanza di un DURC regolare<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La pronuncia del TAR Lazio ha ricordato il consolidato principio di diritto secondo cui il requisito della regolarit\u00e0 contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell\u2019offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell\u2019obbligazione contributiva. La mancanza di un DURC regolare, comportando una presunzione legale, iuris et de iure, di gravit\u00e0 delle violazioni previdenziali, obbliga l\u2019amministrazione ad escludere dalla procedura l\u2019impresa interessata.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nello specifico, \u00e8 stato evidenziato come non pu\u00f2 determinare l&#8217;illegittimit\u00e0 dei provvedimenti di esclusione la circostanza che il mancato adempimento dell&#8217;obbligo contributivo sia dipeso da una carenza di liquidit\u00e0 a sua volta originata dal mancato adempimento di un credito vantato dalla societ\u00e0 nei confronti della stessa stazione appaltante. In tali condizioni sarebbe stato onere della ricorrente chiedere il DURC in compensazione di cui all\u2019art. 13 bis comma 5 d.l. n. 52\/2012.<\/span><\/p>\n<p><b>TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 20 luglio 2022, n. 1758 \u2013 Appalti pubblici &#8211; Sulla fornitura di beni di un determinato marchio<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. I giudici del TAR Lombardia rilevano che la previsione della legge di gara di poter fornire unicamente ricambi originali (di una determinata marca) escludendo la possibilit\u00e0 di offrire ricambi diversi, senza alcuna ragione tecnica, \u00e8 illogica ed illegittima. Tale previsione, infatti, si presenta come arbitrariamente volta a restringere la concorrenza, oltre che in contrasto con l\u2019art. 68 del d.lgs. n. 50\/2016, che impone la vigenza del principio eurounitario di equivalenza, in riferimento al quale deve essere concesso a ciascun partecipante di offrire soluzioni che ottemperino in maniera equivalente ai requisiti delle specifiche tecniche individuati dalla stazione appaltante.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nel caso di specie, inoltre, la scelta della stazione appaltante \u00e8 stata effettuata sulla base non di ragioni obiettive e di funzionalit\u00e0 degli impianti, bens\u00ec con riferimento a vincoli contrattuali tra la stazione appaltante e il produttore degli impianti (che non possono in alcun modo influire in senso limitativo della concorrenza).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TRGA TRENTO, 19 luglio 2020, n. 140 &#8211; Appalti pubblici &#8211; Sulla competenza del giudice amministrativo in tema di revisione dei prezzi<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. I Giudici trentini hanno rammentato che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerenti alla revisione dei prezzi, atteso che l\u2019art. 244 del Codice dei contratti impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorit\u00e0 giurisdizionale di tutte le cause relative all\u2019istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme.<\/span><\/p>\n<p><b>TAR VENETO, SEZ. III, 18 luglio 2022 n. 1176 &#8211; Appalti pubblici &#8211; Sul diritto all\u2019accesso agli atti del secondo classificato<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Il Tar Veneto chiarisce che una volta accertata la sussistenza dell\u2019interesse all\u2019accesso, spetta all\u2019Amministrazione l\u2019applicazione della regola generale dettata dall\u2019art. 53 del d.lgs. 50\/2016 e cio\u00e8 la verifica in concreto di quali siano, tra gli atti di cui \u00e8 stato chiesto l\u2019accesso, quelli effettivamente rilevanti per la difesa e quali no. Tale assunto si basa sul pacifico principio secondo cui, quando il richiedente l\u2019accesso sia il secondo graduato, esso deve poter conoscere, al fine di contestare gli esiti di gara e difendersi in giudizio, gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha svolto le proprie valutazioni ritenendo di premiare l\u2019offerta dell\u2019aggiudicatario.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TAR TOSCANA, SEZ.II, 18 luglio 2022, n. 930 \u2013 Appalti pubblici- Sulla rilevanza dei rapporti familiari ai fini dell\u2019emissione dell\u2019interdittiva antimafia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Con la sentenza in rassegna, i giudici toscani ribadiscono che il provvedimento di accertamento della sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose di una societ\u00e0 pu\u00f2 essere giustificato da legami di parentela con soggetti legati alla criminalit\u00e0 organizzata, sempre che tali elementi indiziari si fondino su elementi fattuali, accertati in connessione con la gestione dell\u2019impresa. In particolare, tali legami acquisiscono rilievo laddove assumano una intensit\u00e0 tale da far ritenere una conduzione familiare e una \u00abregia collettiva\u00bb dell\u2019impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia \u00abclinica\u00bb, cos\u00ec come i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia e le vicende anomale nella formale struttura dell\u2019impresa e nella sua gestione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 luglio 2022, n. 6137 &#8211; Appalti pubblici &#8211; Sui requisiti di partecipazione e di esecuzione<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. I Giudici di Palazzo Spada affermano che tutti i requisiti di idoneit\u00e0 e di capacit\u00e0 devono ritenersi presuntivamente previsti per l\u2019utile partecipazione alla procedura di gara, salvo che la natura stessa del requisito non militi, ragionevolmente, nel senso della sufficienza di una dichiarazione che, in termini seri ed affidanti, impegni il concorrente a garantirne la concreta disponibilit\u00e0 per la sola eventualit\u00e0 di aggiudicazione della commessa.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nel caso in cui la disciplina di gara intenda autorizzare le parti a differire alla fase esecutiva l\u2019acquisizione di requisiti inerenti la prestazione oggetto di affidamento, l\u2019amministrazione ha l\u2019onere di formulare una inequivoca indicazione in tal senso nel corpo della disciplina di gara.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>TAR LAZIO, SEZ. III, 18 luglio 2022, n. 10123 \u2013 Appalti pubblici- Sull\u2019impiego massivo di lavoratori autonomi occasionali in un appalto di servizi<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Con la sentenza in commento, il Collegio ha stabilito che \u00e8 incompatibile con un appalto di servizi il \u201cmassivo\u201d ricorso da parte dell\u2019operatore economico a lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., laddove le prestazioni oggetto del contratto presuppongono continuit\u00e0 delle attivit\u00e0, aspetti pianificatori, organizzatori e di direzione tali da determinare una etero-integrazione da parte dell\u2019appaltatore tipica del rapporto subordinato e\/o parasubordinato.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutte le nuove sentenze che interessano le aziende del settore sanit\u00e0 in appalti pubblici.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":242600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[7],"tags":[67,60,84],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242861"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=242861"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":242865,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242861\/revisions\/242865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/242600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=242861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=242861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=242861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}