{"id":242946,"date":"2022-10-18T11:48:22","date_gmt":"2022-10-18T09:48:22","guid":{"rendered":"\/?p=242946"},"modified":"2022-10-18T11:48:22","modified_gmt":"2022-10-18T09:48:22","slug":"sanita-le-sentenze-di-settembre-in-appalti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=242946","title":{"rendered":"Sanit\u00e0, le sentenze di settembre in appalti"},"content":{"rendered":"<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza del 7 settembre 2022, n. 7811 Appalti pubblici, settore sanit\u00e0 \u2013 Sul divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.<\/strong> Con la sentenza in commento, i giudici del Consiglio di Stato hanno accertato che ove sia presente nella documentazione contenente l\u2019offerta tecnica qualsivoglia indicazione (diretta e\/o indiretta) all\u2019offerta economica il RUP debba procedere ai sensi dell\u2019art. 76, comma 5, lett. b) del Codice Appalti a disporre l\u2019esclusione del concorrente per mancata separazione dell\u2019offerta economica dall\u2019offerta tecnica.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ V, 9 settembre 2022, n. 7882- Appalti pubblici- Sul soccorso procedimentale. Il Consiglio di Stato<\/strong>, pronunciandosi su una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, chiarisce la portata del soccorso procedimentale, differenziandolo dal soccorso istruttorio.<br \/>\nIl soccorso procedimentale consiste nella possibilit\u00e0 di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l\u2019interpretazione della sua offerta e a ricercare l\u2019effettiva volont\u00e0 dell\u2019offerente superando le eventuali ambiguit\u00e0, fermo il divieto di integrazione dell\u2019offerta e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell\u2019impegno negoziale con essa assunta.<br \/>\nRibadendo il principio per cui, nelle gare pubbliche, le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearit\u00e0 e chiarezza, i giudici precisano che non \u00e8 possibile ovviare a carenze strutturali dell\u2019offerta tecnica ricorrendo ad un approfondimento istruttorio, dal momento che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell\u2019offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 settembre 2022, n. 7823 -Appalti pubblici- Sull\u2019apprezzamento dell\u2019illecito professionale<\/strong>. Con la sentenza in commento, i giudici ribadiscono che nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali \u00e8 espressione di ampia discrezionalit\u00e0 da parte dell\u2019Amministrazione. Di conseguenza, il sindacato del giudice amministrativo deve mantenersi sul piano della \u201cnon pretestuosit\u00e0\u201d della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non pu\u00f2 pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilit\u00e0 della valutazione stessa.<br \/>\nInfatti, solo l\u2019Amministrazione, nell\u2019esercizio di tale ampia discrezionalit\u00e0, pu\u00f2 fissare il punto di rottura dell\u2019affidamento nel pregresso o futuro contraente e par tali ragioni spetta ad essa apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell\u2019operatore economico, anche se non definitivamente accertate con condanna in sede penale.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 settembre 2022, n. 7795 -Appalti pubblici- Sulle cause di esclusione in relazione al socio unico- In tale occasione, i giudici di Palazzo Spada hanno rimarcato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la disposizione dell\u2019art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50\/2016 non \u00e8 riferita o riferibile al socio unico persona giuridica<\/strong>.<br \/>\nInfatti, il prevalente filone giurisprudenziale, anche in vigenza del d. lgs. n. 163 del 2006, e, successivamente, anche dopo l\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 80 dell\u2019attuale Codice dei contratti pubblici, nel caso di socio unico, ha limitato l\u2019obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica.<br \/>\nInfine, si ribadisce che, laddove il socio non rientri nell\u2019ambito soggettivo individuato dal comma 3 dell\u2019art. 80, non \u00e8 nemmeno obbligato a rendere dichiarazioni ai fini di cui al comma 5, lett. c), in merito alle dichiarazioni relative agli illeciti professionali.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 settembre 2022, n. 7794- Appalti pubblici- Sul principio di rotazione.<\/strong> Con la sentenza in rassegna, il Collegio, confermando la decisione appellata, ha affermato che non pu\u00f2 applicarsi il principio di rotazione di cui all\u2019art. 36, comma 2, lett. b) del Codice nei casi in cui la procedura presenti profili che, seppur peculiari, la rendono assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato, non ricorrendo in tali casi la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti. Com\u2019\u00e8 noto, infatti, il principio de quo trae fondamento nell\u2019esigenza di \u201cevitare rendite di posizione in capo al gestore uscente\u201d, la cui posizione di vantaggio derivi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, perseguendo l\u2019effettiva concorrenza e garantendo la turnazione di diversi operatori nella realizzazione del medesimo servizio.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 settembre 2022, n. 7751 -Appalti pubblici- Sul contratto di avvalimento nelle gare di appalti e concessioni riservati.<\/strong> Con la sentenza in commento, i giudici di Palazzo Spada dichiarano che l\u2019istituto dell\u2019avvalimento non soffre limitazioni con riguardo agli appalti riservati ex art. 112 d. lgs. n. 50\/2016. Deve quindi ritenersi ammissibile un contratto di avvalimento presentato e sottoscritto con una societ\u00e0 di capitali e non con una cooperativa sociale di tipo b) nelle gare di appalti e concessioni riservati. L\u2019avvalimento \u00e8 infatti un istituto del diritto dei contratti pubblici di carattere generale avente la funzione di apertura alla concorrenza del relativo mercato, e pu\u00f2 essere escluso soltanto nelle ipotesi tipizzate dal legislatore nell\u2019art. 89 del d. lgs. n. 50\/2016.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 settembre 2022, n. 7709 \u2013 Appalti pubblici- Sugli obblighi dichiarativi del concorrente in una procedura di gara.<\/strong> Con la sentenza in rassegna i giudici del Consiglio di Stato statuiscono che tra gli obblighi dichiarativi in capo al concorrente ai sensi dell\u2019art. 80 comma 5 lett. c) del Codice vi rientra anche l\u2019obbligo di riferire una risoluzione consensuale intervenuta, in fase di esecuzione, con altra stazione appaltante in un precedente contratto di appalto pubblico, laddove la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a far dubitare dell\u2019integrit\u00e0 ed affidabilit\u00e0 dell\u2019operatore economico in vista dell\u2019affidamento dell\u2019appalto.<br \/>\nInfatti, anche se lo scioglimento del contratto \u00e8 frutto di un accordo, esso potrebbe essere dovuto a un precedente inadempimento dell\u2019appaltatore, suscettibile di valutazione da parte della stazione appaltante in ordine all\u2019affidabilit\u00e0 ed integrit\u00e0 del concorrente.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22 agosto 2022, n. 7360- Appalti pubblici- Sul cumulo alla rinfusa nell\u2019ambito dei consorzi stabili.<\/strong> In tale occasione i giudici di Palazzo Spada, innovando parzialmente rispetto alla precedente giurisprudenza, delimitano il campo di operativit\u00e0 del criterio del cumulo alla rinfusa nell\u2019ambito dei consorzi stabili, concludendo per la possibilit\u00e0 di \u201cqualificazione cumulativa\u201d limitatamente ai requisiti relativi alla disponibilit\u00e0 delle attrezzature e mezzi d\u2019opera e all\u2019organico medio annuo.<br \/>\nI consorzi stabili, dunque, possono per tal via, partecipare alla gara qualificandosi in proprio potendo a) cumulare attrezzature, mezzi d\u2019opera e organico medio annuo di tutte le consorziate ed altres\u00ec b) eseguire la prestazione per il tramite delle stesse, ancorch\u00e9 non indicate come esecutrici in sede di gara.<br \/>\nNel caso in cui il consorzio designi una o pi\u00f9 delle imprese consorziate per l\u2019esecuzione della gara, \u00e8 necessario che le imprese designate possiedano e comprovino i requisiti tecnici e professionali di partecipazione.<br \/>\nNe consegue che, qualora l\u2019impresa consorziata volesse utilizzare altri requisiti posseduti dal consorzio in via autonoma o dalle altre consorziate, potrebbe farlo solo ricorrendo all\u2019ordinario strumento dell\u2019avvalimento, ma non utilizzando lo strumento del cumulo alla rinfusa.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ I, 14 settembre 2022, n. 2005- Appalti pubblici- Sulle categorie super-specialistiche.<\/strong> Con la sentenza in rassegna, il TAR ha affermato che affinch\u00e9 una categoria sia identificata come SIOS ai sensi del DM 248\/2016 \u00e8 necessario che ricorrano due condizioni:<br \/>\n-che sia prevista nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 2 del DM 248\/2016<br \/>\n-che il suo valore superi il 10% dell\u2019importo totale dei lavori.<br \/>\nIn aggiunta \u00e8 affermato che la categoria OS32 (non rientrante nel caso oggetto di giudizio nella categoria SIOS), bench\u00e9 inclusa dal d.m. n. 248\/2016 tra le \u201csuperspecialistiche\u201d, nei confronti delle quali l\u2019avvalimento non \u00e8 consentito, non rientra tra quelle \u201ca qualificazione obbligatoria\u201d, e cio\u00e8 quelle lavorazioni che non possono essere eseguite direttamente dall\u2019affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.<br \/>\nNe segue che l\u2019operatore economico privo della qualificazione in tale categoria scorporabile pu\u00f2 eseguire i lavori se qualificato nella categoria prevalente per l\u2019intero importo dell\u2019appalto.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I, 8 settembre 2022, n. 1980 -Appalti pubblici- Sulla verifica di anomalia con riferimento alle concessioni.<\/strong> Con la pronuncia in rassegna, i giudici del TAR MILANO affermano che, seppure l\u2019art. 164 comma 2 d. lgs. 50\/2016 non richiami specificamente il regime dell\u2019anomalia, la relativa verifica vada lo stesso considerata applicabile anche alle offerte inerenti alle concessioni.<br \/>\nSi tratta infatti di una valutazione espressione di principi generali in materia di affidamento di commesse pubbliche, quali quelli della qualit\u00e0 ed affidabilit\u00e0 delle prestazioni, nonch\u00e9 della libera concorrenza, la quale valutazione implica un apprezzamento secondo canoni di ragionevolezza e attendibilit\u00e0 delle offerte ben possibile da parte dell\u2019amministrazione anche in ipotesi di concessioni.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V, 7 settembre 2022, n. 5648- Appalti pubblici- Sulla giurisdizione in tema di rinegoziazione del contratto<\/strong>&#8211; I giudici del TAR Napoli statuiscono che le controversie aventi ad oggetto l\u2019impugnazione del provvedimento con il quale la stazione appaltante, a seguito dell\u2019aggiudicazione di una gara e della stipula del contratto, ha rinegoziato le obbligazioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br \/>\nIn particolare, l\u2019oggetto centrale della controversia si riferiva a questioni di natura patrimoniale concernenti la fase di esecuzione del rapporto contrattuale, essendo contestato il corretto adempimento delle obbligazioni negoziali e la stessa possibilit\u00e0 per la stazione appaltante di rideterminare il corrispettivo ancora dovuto in assenza di accordo delle parti.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. II BIS, 2 agosto 2022, n. 10894 \u2013 Appalti pubblici- Sull\u2019immediata esecutivit\u00e0 della sentenza di primo grado.<\/strong><br \/>\nIn tale occasione, il TAR ha ritenuto legittima la condotta dell\u2019Amministrazione aggiudicatrice, la quale, in esecuzione di una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva che annullava l\u2019originaria aggiudicazione, ha disposto la nuova aggiudicazione senza attendere il giudizio di appello avverso la medesima sentenza. I Giudici hanno rilevato che tale nuova aggiudicazione \u00e8 coerente con l\u2019immediata esecutivit\u00e0 della sentenza e con l\u2019esigenza di garantire la continuit\u00e0 del servizio ad oggetto della gara.<br \/>\nLa sentenza immediatamente esecutiva aveva inoltre riconosciuto la legittimit\u00e0 del punteggio attribuito alla seconda classificata, dunque non era necessario un nuovo ed autonomo vaglio delle offerte per aggiudicare il servizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza del 7 settembre 2022, n. 7811 Appalti pubblici, settore sanit\u00e0 \u2013 Sul divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. 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