{"id":243600,"date":"2023-05-25T09:12:53","date_gmt":"2023-05-25T07:12:53","guid":{"rendered":"\/?p=243600"},"modified":"2023-05-25T14:25:39","modified_gmt":"2023-05-25T12:25:39","slug":"appalti-pubblici-le-sentenze-del-tar-di-maggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=243600","title":{"rendered":"Appalti pubblici: le sentenze di maggio"},"content":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 maggio 2023 n. 4584 &#8211; Appalti pubblici \u2013 Settore Sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sull\u2019interesse al ricorso dell\u2019impresa terza classificata. Secondo i Giudici del Consiglio di Stato l\u2019impresa che \u00e8 risultata terza in graduatoria per avere interesse alla proposizione di un ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione deve avanzare censure nei confronti tanto della prima classificata quanto nei confronti della seconda.<br \/>\nAl contrario, \u00e8 inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l\u2019impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimit\u00e0 limitatamente alla posizione dell\u2019aggiudicatario, in quanto l\u2019accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell\u2019impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilit\u00e0 al ricorrente, non essendo ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all\u2019annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalit\u00e0 tale da determinare l\u2019illegittimit\u00e0 e il travolgimento dell\u2019intera procedura.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 maggio 2023 n. 4606 &#8211; Appalti pubblici \u2013 Settore Sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sulla valutazione di congruit\u00e0 dell\u2019offerta economica. Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento ha ribadito l\u2019orientamento secondo cui le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l\u2019offerta economica sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalit\u00e0 tecnica, effettuate secondo una valutazione globale e sintetica.<br \/>\nPertanto, i ragionamenti operati dall\u2019Amministrazione in sede di anomalia sono sindacabili in sede giurisdizionale solo a fronte di macroscopici profili di illegittimit\u00e0, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all\u2019Amministrazione nell\u2019esecuzione di tali attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 maggio 2023 n. 4581 &#8211; Appalti pubblici \u2013 Settore Sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sull\u2019interpretazione degli atti di gara. Secondo i Giudici del Consiglio di Stato le finalit\u00e0 generali che la stazione appaltante dichiara di voler perseguire mediante l\u2019espletamento della gara possono svolgere una loro funzione nel procedimento ermeneutico della legge di gara solo ove si tratti di correggere le ambiguit\u00e0 che eventualmente la caratterizzino e superare le conseguenti incertezze interpretative, mentre non possono operare in funzione integrativa della stessa, specialmente laddove cos\u00ec facendo derivino conseguenze escludenti a carico di un operatore, in contrasto con il principio del favor partecipationis che deve ispirare il procedimento selettivo.<br \/>\nSpetta, insomma, alla stazione appaltante il compito di calibrare le regole della gara, specialmente se il rispetto delle stesse sia previsto a pena di esclusione, in modo da garantire un ragionevole equilibrio tra l\u2019esigenza di definire l\u2019oggetto della competizione secondo modalit\u00e0 che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti e quella di favorire la pi\u00f9 ampia partecipazione alla selezione.<\/p>\n<h2>Appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, 9 maggio 2023, n. 4669 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sul provvedimento di esclusione per gravi illeciti professionali\u2013 Il Consiglio di Stato, confermando l\u2019orientamento del primo giudicante, ha affermato che la moralit\u00e0 professionale dell\u2019operatore economico pu\u00f2 essere compromessa qualora fatti di rilevanza penale, bench\u00e8 non accertati definitivamente, abbiano coinvolto un procuratore speciale dell\u2019impresa concorrente.<br \/>\nNello specifico, \u00e8 stato ritenuto legittimo un provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante che ha vagliato adeguatamente l\u2019incidenza negativa sulla moralit\u00e0 professionale dell\u2019operatore economico dell\u2019illecito professionale commesso da un soggetto avente un ruolo apicale nella societ\u00e0 concorrente.<br \/>\nI giudici hanno inoltre ritenuto del tutto legittima la valutazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine alle misure di self cleaning adottate dalla concorrente, misure che sono state ritenute inidonee a far venir meno la valutazione negativa sull\u2019affidabilit\u00e0 dell\u2019operatore economico.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 maggio 2023 n. 4624 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sul principio di equivalenza nelle gare d\u2019appalto \u2013 I Giudici di Palazzo Spada con la pronuncia in rassegna hanno ulteriormente ribadito che il principio di equivalenza, introdotto dall\u2019art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 in attuazione dell\u2019art. 42 della direttiva 2014\/24\/UE, permea l\u2019intera disciplina dell\u2019evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilit\u00e0 di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste,\u00a0ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialit\u00e0 e buon andamento e di libert\u00e0 d\u2019iniziativa economica e, dall\u2019altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis\u00a0alle pubbliche gare, mediante un legittimo\u00a0esercizio della discrezionalit\u00e0 tecnica\u00a0da parte dell\u2019amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, 5 maggio 2023, n. 4559 &#8211; Appalti pubblici &#8211;<\/strong> Sulle dichiarazioni ex art. 80 riferite al socio unico persona giuridica &#8211; Con la pronuncia in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disposizione dell\u2019art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 non \u00e8 riferita o riferibile al socio unico persona giuridica. Pertanto, l\u2019operatore economico che partecipa ad una gara pubblica non \u00e8 obbligato a rendere alcuna dichiarazione riferita al socio unico persona giuridica, neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non rientra nell\u2019ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell\u2019art. 80. Tale statuizione si pone in linea con il principio di tassativit\u00e0 delle clausole di esclusione e con l\u2019inequivoca portata della disposizione dell\u2019art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui possono assumere rilevanza eventuali gravi illeciti professionali soltanto se riferiti direttamente all\u2019operatore economico oppure ai soggetti individuati dall\u2019art. 80, comma 3.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, 2 maggio 2023, n. 4363 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sull\u2019operativit\u00e0 del principio dell\u2019autovincolo rispetto a quanto fissato dalla S.A. negli atti di gara \u2013 I giudici del Consiglio di Stato hanno affermato che una Stazione appaltante, a meno che non eserciti il potere di autotutela, non pu\u00f2 modificare in via interpretativa le prescrizioni contenute negli atti di gara e ci\u00f2 anche nel caso in cui l\u2019interpretazione letterale della disposizione non \u00e8 la pi\u00f9 ragionevole rispetto al generale tenore del disciplinare.<br \/>\nL\u2019amministrazione che indice una procedura selettiva \u00e8, in effetti, vincolata non meno dei partecipanti al rispetto delle previsioni della relativa lex specialis, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, anche in presenza di eventuali errori compiuti nella redazione degli atti della procedura.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, 15 maggio 2023 n. 1124 &#8211; Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019istituto del subappalto necessario. Con la pronuncia in rassegna i Giudici hanno evidenziato come nel caso in cui l\u2019operatore economico che si \u00e8 avvalso di altra impresa al fine di subappaltare dei lavori\/servizi per cui non \u00e8 qualificata, la Stazione appaltante non pu\u00f2 esercitare alcun controllo circa la sussistenza dei requisiti di ammissione in capo al subappaltatore.<br \/>\nIl subappalto, sia esso facoltativo o necessario, opera ed ha una sua valenza soltanto in fase esecutiva, sicch\u00e9 nei confronti del subappaltatore va controllata, dopo la stipula del contratto principale, la sola sussistenza della qualificazione per le prestazioni ad esso affidate; in difetto della quale, sussiste inadempimento contrattuale dell\u2019appaltatore.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 12 maggio 2023, n. 2897 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sull\u2019operativit\u00e0 dell\u2019istituto del c.d. cumulo alla rinfusa. I Giudici del TAR Campania hanno ribadito il pi\u00f9 recente orientamento secondo cui non \u00e8 condivisibile l\u2019affermazione per cui l\u2019art. 47, comma 1, d.lgs. 50\/2016 avrebbe ridotto l\u2019ambito di operativit\u00e0 del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all\u2019organico medio annuo.<br \/>\nIl TAR Campania inoltre ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche nel codice dei contratti pubblici del 2023, che ammette il cumulo alla rinfusa illimitato. La tesi dell\u2019ammissibilit\u00e0 del cumulo alla rinfusa senza limitazioni si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale e di certezza del diritto.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. III, 12 maggio 2023 n. 1566 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulla discrezionalit\u00e0 della S.A. nell\u2019attivazione del sub-procedimento di verifica dell\u2019anomalia dell\u2019offerta. Con la sentenza in commento i Giudici del TAR Catania hanno ribadito l\u2019orientamento secondo cui rientra nell\u2019ambito della discrezionalit\u00e0 amministrativa la scelta della Stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica dell\u2019anomalia dell\u2019offerta al di fuori delle ipotesi previste dall\u2019art. 97 del Codice.<br \/>\nIn ragione di ci\u00f2, la decisione dell\u2019Amministrazione di verificare la congruit\u00e0 di un\u2019offerta economica non pu\u00f2 essere soggetta alla sindacabilit\u00e0 del giudice amministrativo se non nelle eccezionali ipotesi di manifesta illogicit\u00e0 ed irragionevolezza.<\/p>\n<p><strong>TAR SARDEGNA, SEZ. II, 5 maggio 2023 n. 326\u00a0\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sul contratto di avvalimento con clausola di pagamento anticipato \u2013 Con la pronuncia in rassegna il TAR ha statuito in ordine alla validit\u00e0 della clausola del contratto di avvalimento con cui l\u2019impresa avvalente, ove mai dovesse richiedere all\u2019impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della stazione appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto, si obbliga ad erogarne preventivamente il costo, a valore di mercato, a favore dell\u2019impresa ausiliaria. Il Giudice ha infatti ritenuto che tale clausola non faccia venir meno la solidariet\u00e0 tra ausiliaria ed ausiliata.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 2 maggio 2023 n. 1042\u00a0\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019applicabilit\u00e0 del soccorso istruttorio a irregolarit\u00e0 riguardanti l\u2019offerta tecnica \u2013 I Giudici del TAR Lombardia hanno ritenuto illegittima l\u2019esclusione di un concorrente dalla gara che era stata motivata dalla Stazione Appaltante sulla mancata sottoscrizione di parte della documentazione relativa all\u2019offerta tecnica.<br \/>\nIl Collegio ha, in particolare, rilevato che nel caso in cui la mancata sottoscrizione riguardi unicamente documenti (certificazioni o manuali d\u2019uso) che, seppur presenti nella busta tecnica, sono stati inseriti dal concorrente unicamente a corredo della documentazione tecnica principale, tale irregolarit\u00e0 \u00e8 sanabile tramite soccorso istruttorio.<br \/>\nIl divieto di soccorso istruttorio per le carenze afferenti al contenuto sostanziale dell&#8217;offerta tecnica \u00e8, in effetti, circoscritto ai soli elementi dell&#8217;offerta che impegnano il concorrente e che consentono alla stazione appaltante l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico all&#8217;offerta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. 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