{"id":243603,"date":"2023-05-25T09:49:17","date_gmt":"2023-05-25T07:49:17","guid":{"rendered":"\/?p=243603"},"modified":"2023-05-25T14:25:24","modified_gmt":"2023-05-25T12:25:24","slug":"appalti-pubblici-le-sentenze-di-marzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=243603","title":{"rendered":"Appalti pubblici: le sentenze di marzo"},"content":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<p><strong>TAR PUGLIA, SEZ. III, 13 marzo 2023 n. 482 \u2013 Appalti pubblici, Settore Sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sull\u2019ingiustificato sovradimensionamento dei fabbisogni, impeditivo della partecipazione alla gara delle PMI \u2013 In tale occasione, i giudici del TAR Puglia hanno disposto l\u2019annullamento degli atti di una gara avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici per le Aziende Sanitarie regionali -imponendo alla stazione appaltante di ripetere l\u2019istruttoria- in considerazione della manifesta violazione delle norme a tutela della partecipazione delle PMI alle procedure ad evidenza pubblica, a causa di un ingiustificato sovradimensionamento dei fabbisogni dimensionali dei beni oggetto della fornitura stessa. Nello specifico, i giudici hanno accolto la tesi del ricorrente, secondo cui l\u2019abnorme sovrastima dei fabbisogni e, conseguentemente, il significativo sovradimensionamento della base d\u2019asta dei lotti (oltre 3 miliardi) e dei correlati requisiti di partecipazione richiesti avrebbero impedito alle PMI la partecipazione alla gara per la quasi totalit\u00e0 dei lotti in cui la stessa era suddivisa. Nel pervenire a tale convincimento, i giudici hanno evidenziato il significativo discostamento della stima dei fabbisogni dal dato della spesa storica, privo di qualsivoglia giustificazione.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 22 marzo 2023, n. 2914 \u2013Appalti pubblici \u2013 Settore sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sulla valenza di vizi procedurali circa la nomina della Commissione di gara ai fini dell\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione. Non \u00e8 stata favorevolmente apprezzata dai Giudici la censura volta a contestare la dinamica procedimentale interna della Commissione giudicatrice e, in particolare, nella misura in cui il referente esterno nominato dalla Commissione per farsi coadiuvare nella valutazione del pregio tecnico delle offerte avrebbe avuto un ruolo preponderante nell\u2019assegnazione del punteggio.<br \/>\nI Giudici hanno, in effetti, osservato che allorquando il vizio di composizione o di funzionamento della commissione di gara \u00e8 fatto valere ex post, quale vizio che ridonda sull\u2019aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame eziologico tra la dedotta non conformit\u00e0 alla disciplina normativa e gli esiti valutativi in relazione alla propria (o all\u2019altrui) offerta, in caso contrario la stessa non pu\u00f2 di per s\u00e9 comportare l\u2019annullamento del provvedimento di aggiudicazione.<\/p>\n<h2>Appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I, 9 marzo 2023 n. 728 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sull\u2019inaffidabilit\u00e0 dell\u2019offerta dovuta al ripetuto e progressivo \u201caggiustamento\u201d della indicazione dell\u2019importo relativo al costo della manodopera \u2013 Il TAR Palermo, con la pronuncia in rassegna, ha statuito che, in materia di valutazione della P.A. riguardante la seriet\u00e0 dell\u2019offerta, deve ritenersi legittima e congrua (e non irragionevole ed illogica) la motivazione con la quale il RUP ha ritenuto inattendibile una offerta, nel caso in cui il concorrente interessato, a seguito degli specifici chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, abbia progressivamente \u201caggiustato\u201d i dati relativi al costo della manodopera in quanto indicativo dell\u2019inaffidabilit\u00e0 dell\u2019offerta stessa e sostanzialmente in perdita.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. II, 9 marzo 2023 n. 743 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sulla legittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione ad un concorrente che abbia offerto un prodotto con caratteristiche non significativamente differenti da quelle richieste dalla lex specialis \u2013 Con la sentenza in rassegna il TAR Palermo ha statuito che deve ritenersi legittima l\u2019aggiudicazione di una gara d\u2019appalto ad un concorrente che abbia offerto un prodotto con caratteristiche specifiche oppure abbia offerto un prodotto analogo con specifiche tecniche non significativamente differenti qualora tale possibilit\u00e0 sia espressamente prevista dalla lex specialis. Il Giudice, infatti, ha chiarito che, in materia di gare d\u2019appalto pubblico, opera il principio della libera concorrenza che trova precipua applicazione nella fase della determinazione del contenuto del contratto oggetto di gara, con particolare riferimento all\u2019individuazione delle prestazioni richieste.<\/p>\n<p><strong>TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III, 7 marzo 2023 n. 440\u00a0\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione di una gara di appalto di lavori ad una ditta che abbia omesso di effettuare il previo sopralluogo espressamente previsto dalla lex specialis a pena di esclusione \u2013 con la sentenza in rassegna, il TAR Bari ha statuito in ordine all\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione di un appalto di lavori nei casi in cui: a) il bando di gara, anche in ragione della tipologia, contenuto e complessit\u00e0 dei lavori da eseguire, preveda espressamente, a pena di esclusione, l\u2019onere a carico dei concorrenti del\u00a0sopralluogo obbligatorio, b) l\u2019aggiudicazione sia stata disposta in favore di una ditta che non ha effettivamente svolto detto sopralluogo. Il TAR ha cos\u00ec chiarito che, ove la visita sia prevista nella lex specialis a pena di esclusione, e non sia contestato il termine per la sua effettuazione, il mancato previo sopralluogo comporta l\u2019esclusione dell\u2019offerta dalla gara.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. II, sentenza 7 marzo 2023 n. 708<\/strong> \u2013 Atto amministrativo, diritto di accesso \u2013 sulla sussistenza in capo ad un operatore economico che ha partecipato ad una gara d\u2019appalto del diritto di accesso agli atti di annullamento in autotutela della medesima gara \u2013 Con la sentenza in rassegna il TAR Palermo ha statuito che sussiste in capo ad un operatore economico che ha partecipato ad una gara di appalto, il diritto di accedere e di ottenere copia integrale dei provvedimenti con i quali la P.A. appaltante ha operato la scelta di annullare in autotutela tutti gli atti della medesima procedura di evidenza pubblica.<\/p>\n<p><strong>TAR UMBRIA, SEZ. I, 6 marzo 2023 n. 106 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> &#8211; Sulla regola della immutabilit\u00e0 soggettiva dei concorrenti, di cui all\u2019art. 48, comma 9, del Codice dei Contratti \u2013 Con la sentenza in commento il TAR Umbria ha chiarito come l\u2019art. 48 del d.lgs. n.50\/2016 vieti espressamente qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall\u2019impegno presentato in sede di offerta (comma 9) ed escluda, in ogni caso, la modifica soggettiva del raggruppamento se finalizzata ad eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione alla gara a nulla rilevando che si tratti di una ATI.<\/p>\n<p><strong>TAR LIGURIA, SEZ. I, 3 marzo 2023 n. 280 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulla necessit\u00e0 della P.A. appaltante di osservare, anche nei casi di affidamento diretto, i canoni di clare loqui, lealt\u00e0 e correttezza \u2013 Il TAR Liguria, con la sentenza in rassegna, ha ribadito come i fondamentali canoni di clare loqui, lealt\u00e0 e correttezza, costituiscano una \u201cstella polare\u201d dell\u2019azione amministrativa; di conseguenza la P.A. appaltante non pu\u00f2 derogarvi neppure in sede di affidamento diretto in quanto, altrimenti, l\u2019esercizio del potere discrezionale trasmoderebbe in arbitrio.<\/p>\n<p><strong>TAR EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 2 marzo 2023 n. 85<\/strong> \u2013 Appalti pubblici \u2013 sulla clausola sociale e l\u2019impossibilit\u00e0 di riassorbimento del personale \u2013 con la sentenza in rassegna il TAR Emilia ha statuito in ordine alla legittimit\u00e0 dell\u2019aggiudicazione di un appalto di servizi in favore di un operatore economico che, con riferimento all\u2019osservanza della c.d.\u00a0clausola\u00a0sociale\u00a0ed al piano di riassorbimento del personale, espressamente previsti dal bando di gara, ha dichiarata nella propria offerta tecnica di essere impossibilitato ad assumere tutto il personale del contraente uscente, specificando, in maniera non manifestamente irragionevole, le ragioni del mancato riassorbimento, consistenti, segnatamente, nella conoscenza del nuovo software in uso all\u2019aggiudicatario e la formazione del proprio personale su tale tecnologia, idonee a rendere incompatibile con le proprie scelte organizzative, il riassorbimento di personale che non conosce il software e che necessiterebbe di apposita e specifica formazione, come consentito\u00a0dalla lex specialis.<\/p>\n<p><strong>TAR VENETO, SEZ. I, 1\u00b0 marzo 2023 n. 284<\/strong> \u2013 Appalti pubblici &#8211; sulla necessit\u00e0 di immediata impugnazione delle previsioni del bando di gara che non consentono di formulare validamente l\u2019offerta \u2013 Il TAR Veneto, con la sentenza in commento, in tema di valida predisposizione della lex specialis, ha ribadito come debbano essere oggetto di immediata impugnazione le disposizioni della legge di gara contenenti gravi carenze nell\u2019indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell\u2019offerta.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I quater, 1\u00b0 marzo 2023, n. 3485<\/strong> \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sulla illegittimit\u00e0 dell\u2019iscrizione della mandante al casellario Anac in caso di risoluzione del contratto in danno di un ATI verticale per inadempimento addebitabile alla mandataria \u2013 Con la sentenza in commento il TAR Roma, nel richiamare la disciplina di cui all\u2019art. 48, comma 5 del d.lgs. 50\/2016, ha ribadito come nel raggruppamento verticale le imprese mandanti assumano la propria responsabilit\u00e0 solo rispetto all\u2019esecuzione delle prestazioni di propria competenza, ferma restando la responsabilit\u00e0 solidale della mandataria. Di conseguenza, il Giudice ha statuito in ordine all\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento con cui l\u2019ANAC ha proceduto all\u2019annotazione nel casellario sia della mandataria che della mandante, a fronte dell\u2019intervenuta risoluzione contrattuale a carico di entrambe le imprese componenti l\u2019ATI verticale perch\u00e9 affetto da un evidente difetto di istruttoria. Secondo il TAR Roma, infatti, l\u2019ANAC non ha tenuto conto del fatto che il grave inadempimento che ha determinato la risoluzione fosse addebitabile alla sola mandataria (e non anche alla mandante) che ai sensi della sopra richiamata normativa, \u00e8 l\u2019unico soggetto come tale chiamato a risponderne.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, ordinanza del 29 marzo 2023 \u2013Appalti pubblici<\/strong> -Sulla natura sanzionatoria dell\u2019escussione della garanzia provvisoria di elevato importo e sulla proporzionalit\u00e0 di una simile sanzione applicata tramite automatismo \u2013 I giudici di Palazzo Spada hanno ravvisato la necessit\u00e0 di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell\u2019art. 267 TFUE, per accertare la compatibilit\u00e0 con i principi europei di un sistema che ammetta l\u2019automatismo nell\u2019incameramento delle cauzioni provvisorie di un operatore escluso dalla gara, a prescindere dall\u2019effetto ultimo che lo stesso provoca in termini di violazione e compressione dei principi di proporzionalit\u00e0 nell\u2019applicazione della sanzione.<br \/>\nNel caso di specie, infatti, l\u2019amministrazione aveva disposto, insieme all\u2019esclusione dell\u2019operatore economico, una richiesta di escussione della garanzia provvisoria di ingente ed oneroso importo, bench\u00e8 lo stesso non fosse stato aggiudicatario, nemmeno provvisorio, della commessa.<br \/>\nSi trattava di un ingente esborso di denaro che avrebbe certamente acquisito i connotati di una sanzione di carattere penale, secondo l\u2019accezione cristallizzata nell\u2019interpretazione della Corte EDU in tema di ascrivibilit\u00e0 alla materia penale delle sanzioni pecuniarie.<br \/>\nIn ragione dell\u2019entit\u00e0 del sacrificio patrimoniale richiesto all\u2019operatore economico e della carenza di valutazione delle circostanze del caso concreto, sarebbe emersa una palese assenza di giusto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali garantiti a livello europeo.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 marzo 2023, n. 3085 -Appalti pubblici<\/strong>&#8211; Sul giudizio di verifica dell\u2019offerta anomala- Con la pronuncia in commento i giudici, pronunciandosi in tema di giudizio di anomalia, hanno chiarito che la motivazione finale del giudizio non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall\u2019impresa.<br \/>\nIn aggiunta, i giudici di Palazzo Spada hanno rammentato come la stazione appaltante non sia tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell\u2019offerta, ma pu\u00f2 legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 marzo 2023, n. 2873 -Appalti pubblici<\/strong>&#8211; Sull\u2019acquisizione delle qualificazioni richieste per la partecipazione tramite subappalto- In tema di subappalto necessario, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito come il predetto istituto consenta di partecipare a gare per l\u2019affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle relative qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che si intendano affidare a imprese in possesso delle qualificazioni richieste. Ci\u00f2 in virt\u00f9 di quanto statuito dall\u2019Adunanza Plenaria n. 9\/2015, a mente della quale per la partecipazione alla gara \u00e8 sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l\u2019importo totale dei lavori e non \u00e8 necessaria, quindi, la qualificazione nelle categorie scorporabili.<br \/>\nIl subappalto necessario, peraltro, si applica alle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte del bando.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 marzo 2023, n. 2804 -Appalti pubblici<\/strong>&#8211; Sul metodo del confronto a coppie- Alla luce dei principi espressi dall\u2019Adunanza Plenaria nella pronuncia n.16\/2022, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l\u2019identit\u00e0 dei punteggi assegnati da tutti i componenti della commissione deponga nel senso che le valutazioni siano state previamente concordate tra i componenti, in considerazione del fatto che il confronto a coppie deve essere effettuato da ciascun commissario individualmente.<br \/>\nPertanto, non \u00e8 legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari, atteso che il giudizio comparativo a coppie deve riflettere una individualit\u00e0 del singolo giudizio nella preferenza, che deve essere distinguibile da quella degli altri.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. I, 31 marzo 2023, n. 5555 -Appalti pubblici-<\/strong> Sull\u2019operativit\u00e0 del principio di rotazione nelle procedure ad invito\u2013 Non pu\u00f2 qualificarsi come procedura sostanzialmente aperta, ai fini della mancata applicazione del principio di rotazione, la procedura negoziata senza bando per la quale l\u2019Amministrazione ha utilizzato lo strumento della manifestazione di interesse alla ricezione dell\u2019invito; tale meccanismo, secondo i giudici del TAR Lazio, limita infatti la partecipazione alla seconda fase di gara ai soli operatori economici selezionati, sulla base di requisiti quantitativi e qualitativi.<br \/>\nPer tali ragioni, in applicazione del principio di rotazione, deve essere escluso dalla procedura l\u2019operatore economico aggiudicatario uscente che manifesti il proprio interesse a partecipare alla procedura.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 30 marzo 2023, n. 2023 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019abuso del processo \u2013 I giudici hanno ravvisato la configurabilit\u00e0 dell\u2019istituto dell\u2019abuso del processo ad opera di un soggetto che si sia avvantaggiato di una determinata modalit\u00e0 di espletamento della gara, che viceversa reputa illegittima se applicata ad altro operatore economico concorrente. Tale comportamento processuale, infatti, viola il principio del ne venire contra factum proprium.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. II BIS, 28 marzo 2023, n. 5380\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019utilizzabilit\u00e0 dell\u2019accesso civico generalizzato (FOIA) nel settore della contrattualistica pubblica \u2013 Richiamando gli arresti dell\u2019Adunanza Plenaria n. 10\/2020, il TAR ha rammentato che proprio la natura di diritto fondamentale dell\u2019accesso civico generalizzato -tutelato anche dall\u2019art. 10 CEDU- impedisce, da un lato, di sottrarre a tale strumento la materia della contrattualistica, anche nella fase esecutiva; infatti, \u00e8 indubbio che il bisogno conoscitivo del cittadino in tale fase sia di pari dignit\u00e0 rispetto a quello che potrebbe emergere nella preliminare fase dell\u2019affidamento. Da un altro lato, le eccezioni a tale diritto debbono ritenersi di stretta interpretazione, poich\u00e9 conferite in una logica di integrazione degli istituti previsti per esercitare l\u2019accesso.<\/p>\n<p><strong>TAR LIGURIA, SEZ. I, 27 marzo 2023, n. 344\u2013 Appalti pubblici<\/strong>\u2013 Sulla differenza tra appalto pubblico e contratto di somministrazione di lavoro \u2013 Il TAR ha in primo luogo evidenziato l\u2019inammissibilit\u00e0 per difetto di interesse della censura con la quale viene dedotta in capo agli operatori economici concorrenti la mancanza di requisiti di capacit\u00e0 tecnico professionale che non sia formulata e sviluppata nei confronti di tutti gli operatori economici che precedono in graduatoria il ricorrente, ma solo nei confronti di alcuni di essi.<br \/>\nIn secondo luogo, i giudici hanno specificato, in tema di contratti di appalto, che la presenza negli atti di gara di un vincolo di somministrazione di un certo numero di ore per ogni tipologia di servizio non trasmoda in un trasferimento al committente dell\u2019esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori impiegati, tale da includere un contratto di somministrazione di lavoro.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA SEZ. I, 24 marzo 2023, n. 1844 \u2013Appalti pubblici<\/strong>&#8211; Sulla possibilit\u00e0 per i consorzi stabili di dimostrare i requisiti in forma parcellizzata- Con la sentenza in commento, i giudici hanno ritenuto illegittimo un provvedimento di esclusione motivato sul fatto che ciascuna delle consorziate esecutrici dovesse possedere la totalit\u00e0 dei requisiti di partecipazione alla gara di appalto.<br \/>\nAl contrario, i giudici hanno rilevato che, nel caso di specie, la diversit\u00e0 delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara rispecchiasse attivit\u00e0 del tutto distinte, tale per cui non era preclusa la partecipazione ad operatori economici in forma aggregata che contemplassero imprese dotate delle diverse qualificazioni richieste in relazione alle prestazioni nettamente distinte oggetto di appalto.<br \/>\nUna diversa interpretazione, che imponga il possesso di tutti i requisiti in capo alla singola consorziata, limiterebbe eccessivamente la partecipazione senza che una tale restrizione della concorrenza sia giustificata da un effettivo rischio di pregiudicare l\u2019interesse sotteso alla previsione di cui all\u2019art. 146 del Codice.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. II BIS, 21 marzo 2023, n. 4863\u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013Sulla non sindacabilit\u00e0 dell\u2019atto di rigetto del progetto di fattibilit\u00e0 \u2013 Con la sentenza in rassegna, il Collegio ha accolto il principio giurisprudenziale secondo cui nella procedura di project financing, la fase preliminare di individuazione del promotore, sebbene procedimentalizzata, \u00e8 connotata da un\u2019amplissima discrezionalit\u00e0 amministrativa, tale da non poter essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimit\u00e0. In tale fase pre-procedimentale, il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.<br \/>\nNel caso di specie, dunque, il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che, trattandosi di fase pre-procedimentale di un progetto di finanza, non vi fosse spazio per censurare l\u2019atto amministrativo che ha respinto il progetto di fattibilit\u00e0 presentato dal ricorrente.<\/p>\n<p><strong>TAR ABRUZZO, SEZ. I, 16 marzo 2023, n. 140 \u2013Appalti pubblici<\/strong>&#8211; Sul requisito di appartenenza ad una specifica fascia di classificazione- In tale occasione, i giudici hanno affermato l\u2019illegittimit\u00e0 della legge di gara che impone -per ciascuna consorziata- il possesso dell\u2019iscrizione nel Registro delle imprese per l\u2019attivit\u00e0 inerente al servizio di gara, e, nello specifico, la fascia di classificazione H per le imprese esecutrici.<br \/>\nLa disposizione \u00e8 stata ritenuta restrittiva del regime legale di accesso dei consorzi stabili alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Infatti, l\u2019appartenenza ad una determinata fascia di classificazione \u00e8 espressiva di capacit\u00e0 economico-finanziaria e costituisce un requisito diverso dalla mera iscrizione nel registro delle imprese. Da ci\u00f2 ne deriva che, essendo l\u2019appartenenza alla fascia H riconducibile alla categoria dei requisiti richiesti dal bando di gara, tale requisito \u00e8 imputabile ai consorzi se posseduti dalle imprese consorziate, ai sensi dell\u2019art. 47 comma 2 bis del Codice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate. TAR PUGLIA, SEZ. 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