{"id":243606,"date":"2023-05-25T09:54:29","date_gmt":"2023-05-25T07:54:29","guid":{"rendered":"\/?p=243606"},"modified":"2023-05-25T14:25:03","modified_gmt":"2023-05-25T12:25:03","slug":"appalti-pubblici-le-sentenze-di-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=243606","title":{"rendered":"Appalti pubblici: le sentenze di aprile"},"content":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. III, 14 aprile 2023, n. 400 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla possibilit\u00e0 di correzione dell\u2019errore materiale contenuto nell\u2019offerta tecnica e sul soccorso procedimentale. Con la pronuncia in rassegna, il TAR Toscana ha ravvisato la possibilit\u00e0 per la stazione appaltante di correggere gli errori materiali inficianti l\u2019offerta presentata da un concorrente a condizione che l&#8217;effettiva volont\u00e0 negoziale di quest\u2019ultimo sia individuabile in modo certo, senza margini di opacit\u00e0 o ambiguit\u00e0, cos\u00ec che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell&#8217;impegno ivi assunto.<br \/>\nLa ricerca della volont\u00e0 dell&#8217;offerente pu\u00f2 consistere anche nell&#8217;individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, purch\u00e9 alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta, in quanto l\u2019errore materiale \u00e8 tale e pu\u00f2 essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l&#8217;intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell&#8217;offerta presentata in gara e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, vale a dire nelle sole ipotesi in cui la volont\u00e0 effettiva del concorrente sia stata comunque espressa nell&#8217;offerta.<br \/>\nIn questi casi, i Giudici ammettono la possibilit\u00e0 che la stazione appaltante attivi un soccorso \u201cprocedimentale\u201d diverso dal soccorso \u201cistruttorio\u201d codificato dall\u2019art. 83 co. 9 del d.lgs. n. 50\/2016, onde acquisire dall\u2019operatore economico interessato i chiarimenti occorrenti per consentire la corretta interpretazione dell\u2019offerta e superarne le ambiguit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 18 aprile 2023 n. 285 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Settore Sanit\u00e0<\/strong> \u2013 Sulla possibilit\u00e0 di integrare le schede tecniche descrittive dei prodotti offerti in gara con una relazione tecnica \u2013 Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Giudice di prime cure, ha ritenuto illegittimo l\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione di una gara di appalto di forniture statuendo che le carenze di informazioni delle schede tecniche descrittive dei dispositivi sono superabili ove sopperite da prospetti illustrativi e relazioni aggiuntive. In tal senso, il Collegio ha precisato che sarebbe dunque irragionevole, se non a detrimento della concorrenza e del principio del favor partecipationis, ritenere che un prodotto, che abbia le caratteristiche necessarie, non possa essere utilizzato da un\u2019impresa offerente sol perch\u00e9\u0301 non vi e\u0300 perfetta coincidenza tra il contenuto della scheda tecnica della casa produttrice e il contenuto richiesto nel disciplinare di gara, fermo restando, ben inteso, l\u2019onere dell\u2019impresa di rappresentare a latere della scheda e con immediatezza le informazioni mancanti.<\/p>\n<h2>Appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 aprile 2023 n. 3627 \u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla portata del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica \u2013 Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha chiarito che il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, o divieto di commistione, non va inteso in maniera indiscriminata al punto da eliminare ogni possibilit\u00e0 di obiettiva interferenza tra l\u2019aspetto tecnico e quello economico dell\u2019appalto posto a gara. I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, dunque, che nelle gare pubbliche il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica fa s\u00ec che nell\u2019offerta tecnica possano al massimo essere inclusi singoli elementi economici che fanno parte dell\u2019offerta economica o comunque inidonei a ricostruire l\u2019offerta.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 aprile 2023 n. 3571 \u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla compatibilit\u00e0 con la normativa eurounitaria dell\u2019obbligo di incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell\u2019esclusione di un operatore economico da una gara \u2013 Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha rimesso alla\u00a0Corte\u00a0di\u00a0Giustizia\u00a0UE la questione pregiudiziale \u00abse gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea, l\u2019art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo \u2013 CEDU, l\u2019art.6 del TUE, i principi di proporzionalit\u00e0, concorrenza, libert\u00e0 di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a una norma interna (quale contenuta nell\u2019art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che preveda l\u2019applicazione dell\u2019incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell\u2019esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altres\u00ec a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara\u00bb.<\/p>\n<p><strong>TAR MOLISE, SEZ. I, 11 aprile 2023 n. 103 \u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sul principio di unicit\u00e0 dell\u2019offerta \u2013 In tema di procedure ad evidenza pubblica, indette per l\u2019affidamento di un appalto di lavori, il TAR ha ritenuto che si configura la violazione del principio di unicit\u00e0 dell\u2019offerta, idonea a rendere illegittima l\u2019aggiudicazione e ad escludere dalla gara il concorrente interessato, ove quest\u2019ultimo abbia prospettato con la presentazione dell\u2019offerta differente soluzioni tecniche. In particolare, nel computo metrico non estimativo era stato descritto un prodotto in maniera differente rispetto a quello descritto nella relazione d\u2019offerta; dunque, il Giudice ha chiarito che la differenza tra le due tipologie di prodotto descritte era pacifica e che si trattava quindi di manufatti indiscutibilmente diversi con caratteristiche, nella specie, costruttive e rendimento termico differenti.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 aprile 2023, n. 3465 \u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sul monte ore minimo e sui chiarimenti della lex specialis \u2013 I Giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza di primo grado, hanno ribadito come nella specie non fosse presente nella disciplina di gara un chiaro ed espresso riferimento ad un monte ore minimo inderogabile per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto, quale elemento essenziale dell\u2019offerta; pertanto, alla luce del principio di tassativit\u00e0 delle cause di esclusione scolpito nell\u2019art. 83, comma 8, del d.lgs.50\/2016, \u00e8 stato correttamente ritenuta illegittima l\u2019esclusione originariamente disposta dalla stazione appaltante per difformit\u00e0 da un presunto requisito minimo in realt\u00e0 non sussistente.<br \/>\nIl Giudice di appello nell\u2019occasione ha altres\u00ec ribadito l\u2019orientamento in forza del quale i chiarimenti non possono modificare la lex specialis, pena l\u2019illegittima frustrazione dell\u2019affidamento degli interessati ed il principio del favor partecipationis.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 7 aprile 2023 n. 781\u00a0\u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla incompatibilit\u00e0 o il conflitto di interesse in una gara pubblica \u2013 Il TAR Campania, con la pronuncia in rassegna, ha chiarito che non si configura, automaticamente, una situazione di incompatibilit\u00e0 e\/o di conflitto di interesse, idonea a determinare la illegittimit\u00e0 degli atti di una gara pubblica indetta dalla P.A. per l\u2019affidamento di un appalto di lavori, per il fatto che sia stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Pi\u00f9 in particolare, \u00e8 stato chiarito che tale incompatibilit\u00e0 e\/o conflitto non si configura nel caso in cui l\u2019interessato non abbia rivestito alcun ruolo e, soprattutto, alcun ruolo determinante ovvero concretamente decisorio ai fini della elaborazione e della conclusiva definizione delle scelte fondamentali della procedura concorrenziale, che risultano pertanto imputabili unicamente ad un Comune della C.U.C.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II, 7 aprile 2023, n.6081 \u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla rettifica dei costi della manodopera in sede di verifica di congruit\u00e0 dell\u2019offerta \u2013 In tema di verifica ex artt. 95, co10 e 97, co 5 lett. d) del d.lgs. 50\/2016, il TAR ha innanzitutto ricordato come tali norme del Codice dei Contratti pubblici non mirano ad accertare la tenuta complessiva dell\u2019offerta e, con essa, la congruit\u00e0 dei costi dichiarati (inclusi quelli indiretti), di cui la manodopera rappresenta pur sempre il principale valore di conto economico, ma mirano, piuttosto, ad accertare il rispetto dei costi incomprimibili del lavoro come rappresentati nelle Tabelle Ministeriali di riferimento. Ci\u00f2 posto, il TAR si \u00e8 espresso in senso sfavorevole alla possibile rettifica dei costi della manodopera dichiarati in gara, chiarendo che la predetta rettifica non pu\u00f2 ammettersi a posteriori, in sede di verifica, determinandosi altrimenti una modifica di un elemento essenziale dell\u2019offerta che \u00e8 inammissibile; soprattutto quando, come nel caso di specie, tale modifica si rilevi significativa sia in termini percentuali che in valore assoluto.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III, 6 aprile 2023 n. 5944\u00a0\u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla necessaria dichiarazione delle precedenti esclusioni \u2013 Con la Sentenza in rassegna il TAR Lazio ha chiarito che in tema di partecipazione alle gare di appalto ed, in particolare in tema di obblighi dichiarativi dei concorrenti, riguardanti precedenti gravi illeciti professionali ex art. 80 del Codice Appalti, deve ritenersi sussistente in capo al concorrente che ha partecipato ad una gara di appalti di servizi (nel caso di specie erano servizi di sicurezza), l\u2019obbligo di rendere, nei confronti della P.A., la dichiarazione in ordine ai provvedimenti di esclusione del proprio socio unico, persona giuridica, ancorch\u00e9 cessato dalla carica, da una gara per il medesimo servizio svolto presso altre PP.AA., ove tale provvedimento di esclusione discenda dal fatto che esso risulta correlato ad una sottostante vicenda di carattere penale che pu\u00f2 essere compiutamente apprezzata ai fini del giudizio di affidabilit\u00e0 professionale unicamente dalla P.A. appaltante sia dal punto di vista sostanziale che temporale. Il Giudice ha poi precisato che non sussiste, invece, l\u2019obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, in quanto irrilevanti e, pertanto, non integranti gli estremi dell\u2019illecito professionale, nel caso in cui si tratti di esclusioni riguardanti soggetti diversi dal socio unico della societ\u00e0 interessata cessato dalla carica, anche annullate dal giudice amministrativo e di esclusioni derivanti da asserita irregolarit\u00e0 fiscale connessa alla revoca di un credito di imposta, annullati dal G.A. con sentenze passate in giudicato.<\/p>\n<p><strong>TAR PIEMONTE, SEZ. I, 6 aprile 2023 n. 317\u00a0\u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sulla illegittimit\u00e0 della esclusione da una gara telematica per omessa conferma dell\u2019offerta per causa di forza maggiore \u2013 Con la pronuncia in rassegna, il TAR ha ritenuto in contrasto con i principi del favor partecipationis\u00a0e di proporzionalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa il provvedimento con il quale una S.A. abbia inteso escludere un concorrente, da una gara telematica per l\u2019affidamento di un appalto di servizi, motivato sulla base della omessa conferma, nel termine assegnato dalla S.A., della validit\u00e0 dell\u2019offerta e della garanzia prestata, nel caso in cui il concorrente interessato abbia dimostrato che, a causa di problemi di concessione telematica per un attacco informatico al proprio gestore di rete, non ha mai ricevuto la PEC della P.A. di invito a confermare la medesima offerta. Sul punto, il Giudice ha chiarito che la clausola escludente prevista dal bando, per omessa conferma dell\u2019offerta, pu\u00f2 essere in tal caso interpretata come ancorata quantomeno agli effetti legali di una comunicazione individualmente indirizzata ed effettivamente ricevuta, effetti che qui non si sono verificati per pacifica causa di forza maggiore.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 6 aprile 2023 n. 2152\u00a0\u2013 Appalti<\/strong> \u2013 Sui limiti della rilevanza delle risultanze del computo metrico estimativo negli appalti a corpo \u2013 Il TAR per la Campania ha chiarito come il corrispettivo dell\u2019appalto \u201ca corpo\u201d, sia determinato in forza di quanto previsto dall\u2019art. 59, co. 5-bis\u00a0del\u00a0d.lgs. n. 50\/2016, per il quale in tali appalti il prezzo offerto rimane fisso e non pu\u00f2 variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualit\u00e0 e la quantit\u00e0 effettiva dei lavori eseguiti. Ne consegue, continua il Giudice, l\u2019irrilevanza delle questioni che fanno leva su quanto risultante dai computi metrici, che hanno in questo caso valore indicativo delle modalit\u00e0 di formazione del prezzo globale.<\/p>\n<p><strong>TAR MOLISE, SEZ. I, 3 aprile 2023 n. 99\u00a0\u2013 Appalti \u2013<\/strong> Sulla omissione di riscontro di plurime richieste di chiarimenti della P.A. sui costi della manodopera \u2013 In tale occasione il TAR ha affermato la legittimit\u00e0 dell\u2019esclusione da una gara di appalto di servizi dell\u2019operatore economico classificatosi primo in graduatoria e la contestuale decisione della P.A. appaltante, su invito del RUP, di disporre lo scorrimento della medesima graduatoria, nel caso in cui la societ\u00e0 prima classificata abbia omesso di dar riscontro, se non tardivamente e in maniera elusiva, alle plurime richieste della S.A. che erano volte ad ottenere chiarimenti sui costi della manodopera e degli oneri della sicurezza ai sensi dell\u2019art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti pubblici. Nella specie tali richieste riguardavano tutto il personale, con la conseguenza che l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di corretta indicazione dei costi della manodopera, \u00e8 un fatto ex se idoneo a determinare l\u2019esclusione del concorrente dalla gara, senza la necessit\u00e0 di soccorso istruttorio n\u00e9 possibilit\u00e0 alcuna di sanatoria in sede giudiziaria.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 24 aprile 2023 n. 4115 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sulla revisione prezzi in un appalto di servizi<\/strong> \u2013 Il Consiglio di Stato ha chiarito come la pubblica amministrazione in sede di revisione dei prezzi debba attenersi all\u2019indice Istat, affinch\u00e9 le operazioni di revisione stesse siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell\u2019istituto che \u00e8 volta a tutelare la prosecuzione e la qualit\u00e0 della prestazione ma, prima ancora, l\u2019esigenza della Pubblica Amministrazione di non sconvolgere il proprio quadro finanziario.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 aprile 2023 n. 4014 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sul principio del risultato di cui all\u2019art. 1 del nuovo Codice Appalti \u2013 Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato si \u00e8 espresso sul c.d. \u201cprincipio del risultato\u201d introdotto all\u2019art. 1 del nuovo d.lgs. 36\/2023 chiarendo come quest\u2019ultimo in verit\u00e0 non rappresenti un\u2019innovazione, bens\u00ec una codificazione di un principio gi\u00e0 espresso dalla giurisprudenza amministrativa denominato quale \u201cprincipio di strumentalit\u00e0 delle forme\u201d. Il Giudice ha dunque osservato come dal principio di proporzionalit\u00e0 derivi il corollario della \u201cstrumentalit\u00e0 delle forme\u201d ad un interesse sostanziale dell\u2019Amministrazione di cui la giurisprudenza amministrativa ha fatto costante applicazione e che di recente \u00e8 stato codificato, mediante l\u2019icastica formula del principio del risultato, dall\u2019art. 1 del nuovo codice appalti di cui al d.lgs. n.36 del 31 marzo 2023.<\/p>\n<p><strong>TAR PIEMONTE, SEZ. II, 28 aprile 2023 n. 134\u00a0\u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sul grave illecito professionale\u2013 Con la pronuncia in rassegna il TAR ha statuito in tema di partecipazione alle gare d\u2019appalto, e, in particolare, di partecipazione di Consorzi, chiarendo che non appare automaticamente integrata la fattispecie escludente di cui all\u2019art. 80, comma 5 del d.lgs. 50\/2016, nel caso in cui l\u2019elemento sintomatico dell\u2019inaffidabilit\u00e0 del concorrente sia rappresentato dall\u2019applicazione di una penale nell\u2019ambito di un contratto eseguito da una consorziata estranea alla gara in questione e con differente oggetto.<\/p>\n<p><strong>TAR PIEMONTE, SEZ I, 26 aprile 2023 n.391\/2023 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulla legittimit\u00e0 dell\u2019istanza di accesso agli atti dell\u2019o.e. secondo in graduatoria \u2013 Con la pronuncia in argomento il TAR ha ricordato come il diritto di accesso agli atti di una gara d&#8217;appalto deve essere riconosciuto anche quando vi e\u0300 l&#8217;opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso e\u0300 prevalente rispetto all&#8217;esigenza di riservatezza; infatti, la partecipazione alle gare di appalto comporta l&#8217;accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza e imparzialit\u00e0 che caratterizzano la selezione, fermo restando l&#8217;obbligo tassativo per il richiedente l&#8217;accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. IV, 24 aprile 2023 n. 1352 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulla revoca in autotutela degli atti di gara \u2013 Con la sentenza in rassegna il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la S.A. ha stabilito di revocare in autotutela gli atti di una gara indetta per l\u2019affidamento di un servizio, motivato con riferimento alla necessit\u00e0 di tutelare il pubblico interesse consistente nella sostanziale assenza di un confronto concorrenziale. Il Giudice ha cos\u00ec chiarito che la facolt\u00e0 della S.A. di non dar corso alla procedura concorrenziale, nel caso di specie espressamente richiamata dalla lex specialis ed a cui fa riferimento anche la disposizione ex art. 95, comma 12, del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50, ha natura largamente discrezionale e non implica necessariamente l\u2019accertamento della carenza assoluta dei requisiti richiesti nelle offerte o l\u2019evidenziazione di profili di illegittimit\u00e0 della procedura, e pu\u00f2 basarsi anche su valutazioni di opportunit\u00e0 che possono essere scrutinate in sede di legittimit\u00e0 solo ove manifestamente illogiche, irragionevoli, o poggianti su erronei presupposti di fatto.<\/p>\n<p><strong>TAR VENETO, SEZ. I, 21 aprile 2023 n. 531 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong> Sui criteri da osservare per la corretta interpretazione della c.d. clausola sociale \u2013 Con la sentenza in rassegna il TAR ha chiarito che la c.d. clausola sociale inserita nei bandi delle gare di appalto va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libert\u00e0 di iniziativa imprenditoriale garantita dall\u2019art. 41 Cost. In tale prospettiva, fermo l\u2019obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio pu\u00f2 collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorch\u00e9 in esubero), quando nell\u2019organizzazione prefigurata per il servizio in contestazione, gli stessi risultino superflui. Il TAR ha poi ricordato come la clausola sociale funga quindi da strumento per favorire la continuit\u00e0 e la stabilit\u00e0 occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non pu\u00f2 esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell\u2019impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, cos\u00ec ottenendo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I, 20 aprile 2023 n. 1306 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sulle informazioni fuorvianti nelle gare d\u2019appalto \u2013 Con la pronuncia in rassegna il TAR ha statuito che, nel caso in cui un operatore economico abbia fornito alla P.A., in sede di partecipazione ad una gara di appalto, una informazione fuorviante, tale circostanza non pu\u00f2 determinare un automatismo espulsivo dalla procedura, essendo invece indispensabile che la stazione appaltante effettui una valutazione in concreto, al fine di stabilire se l\u2019informazione sia effettivamente fuorviante, se la stessa sia in grado di sviare le valutazioni e, infine, se il comportamento tenuto dall\u2019operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrit\u00e0 o affidabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 19 aprile 2023 n.2390 \u2013Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019operativit\u00e0 del cumulo alla rinfusa per tutti i requisiti anche nel nuovo codice appalti 2023 \u2013 Il TAR Campania torna sul contrasto giurisprudenziale dell\u2019operativit\u00e0 del cd. Cumulo alla rinfusa alla luce del nuovo codice appalti, statuendo come nella gara di appalto con oggetto lavori, \u00e8 il consorzio stabile e non le singole imprese consorziate che deve dimostrare i requisiti partecipativi come le attestazioni SOA per categorie e classifiche indicate nel bando di gara. Il Giudice ha cos\u00ec chiarito che il nuovo Codice dei contratti pubblici sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all\u2019art. 67, il cui comma 4 riproduce il contenuto dell\u2019art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50\/2016 \u2013 a conferma del fatto che quest\u2019ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa \u2013 ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163\/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai \u201cconsorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l\u2019attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate\u201d. Il TAR, dunque, conferma il principio per cui nella partecipazione alle gare d\u2019appalto e nell\u2019esecuzione \u00e8 il consorzio stabile (e non gi\u00e0 ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l\u2019effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).<\/p>\n<p><strong>TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 17 aprile 2023 n. 500 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> \u2013 Sull\u2019omessa presentazione dell\u2019attestazione del sopralluogo \u2013 Con la sentenza in commento il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale la S.A. ha escluso un concorrente da una gara di appalto di servizi, motivato esclusivamente con riferimento al fatto che la societ\u00e0 avesse omesso di presentare l\u2019attestazione di avvenuto sopralluogo, nel caso in cui il medesimo concorrente, avvalendosi della facolt\u00e0 espressamente prevista dal disciplinare di gara, avesse comunque dichiarato, con apposito modulo predisposto dalla S.A., di aver preso visione autonomamente dello stato dei luoghi.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 17 aprile 2023 n. 2342 \u2013 Appalti pubblici<\/strong> &#8211; Sull\u2019ambito applicativo del principio di equivalenza nelle gare di appalto di forniture \u2013 Con la pronuncia in rassegna il TAR ha chiarito che il principio di equivalenza permea l\u2019intera disciplina dell\u2019evidenza pubblica e la possibilit\u00e0 di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste e risponde al principio del favor partecipationis, costituendo altres\u00ec espressione del legittimo esercizio della discrezionalit\u00e0 tecnica da parte dell\u2019Amministrazione. Il Giudice ha inoltre evidenziato che tale principio trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l&#8217;Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate. TAR TOSCANA, SEZ. III, 14 aprile 2023, n. 400 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla possibilit\u00e0 di correzione dell\u2019errore materiale contenuto nell\u2019offerta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":243601,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[91,7],"tags":[100,99],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243606"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=243606"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":243610,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243606\/revisions\/243610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/243601"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=243606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=243606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=243606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}