{"id":243776,"date":"2023-07-13T12:45:01","date_gmt":"2023-07-13T10:45:01","guid":{"rendered":"\/?p=243776"},"modified":"2023-07-13T12:45:01","modified_gmt":"2023-07-13T10:45:01","slug":"appalti-pubblici-le-sentenze-di-giugno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=243776","title":{"rendered":"Appalti pubblici: le sentenze di giugno"},"content":{"rendered":"<p><strong>FIFO Sanit\u00e0<\/strong>, in collaborazione con l\u2019Avv. <strong>Antonella Favale<\/strong> e lo<strong> Studio AOR Avvocati<\/strong>, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<h2>Sentenze in evidenza<\/h2>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 13 giugno 2023, n. 5783. -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla sanabilit\u00e0 delle carenze documentali presenti nell\u2019offerta tecnica.<\/strong><br \/>\nCon la pronuncia in rassegna, i Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto legittimo l\u2019operato dell\u2019Amministrazione la quale, a fronte della documentazione lacunosa prodotta da un concorrente, ha ritenuto non sussistente le caratteristiche richieste da un criterio premiale ai fini dell\u2019assegnazione del relativo punteggio tecnico.<br \/>\nSecondo i Giudici le suddette carenze documentali non avrebbero potuto nemmeno essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto tale istituto deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell\u2019onere di diligenza normalmente esigibile; in particolare, nella formulazione dell\u2019offerta sull\u2019impresa partecipante grava un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalit\u00e0 media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (gi\u00e0 complessa) procedura selettiva.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 6 giugno 2023, n. 5544. -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla discrezionalit\u00e0 tecnica dell\u2019Amministrazione nella scelta dell\u2019oggetto di gara e delle relative specifiche tecniche. <\/strong><br \/>\nI Giudici hanno ribadito il principio secondo il quale la scelta operata dall\u2019Amministrazione circa l\u2019oggetto della gara e le correlate specifiche tecniche delle apparecchiature richieste rientrano nell\u2019ambito delle scelte tecnico-organizzative di carattere eminentemente discrezionale, astrattamente sindacabili ma nei solo limiti di una loro evidente erroneit\u00e0 o illogicit\u00e0.<br \/>\nSul punto, il Collegio ha altres\u00ec specificato che la circostanza secondo cui solo talune imprese del settore possiederebbero i requisiti tecnici per partecipare alla gara bandita dalla Stazione appaltante non \u00e8 di per s\u00e9 un elemento sufficiente a rendere irragionevole e, dunque, illegittima la scelta operata dall\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 6 giugno 2023, n. 5543. -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla giurisdizione in caso di impugnazione delle modifiche ai termini dell\u2019accordo quadro prima della stipula del contratto. <\/strong><br \/>\nLa controversia avente ad oggetto un\u2019illegittima modifica sostanziale delle condizioni di un accordo quadro operata dall\u2019Amministrazione oltre i limiti delineati dall\u2019art. 106 del D.Lgs. n. 50\/2016 e prima che sia intervenuta la stipula del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.<br \/>\nI giudici hanno, in effetti, ribadito il principio secondo cui la giurisdizione si radica in funzione della posizione giuridica sostanziale che il ricorrente fa valere in giudizio, la quale a sua volta si determina con riguardo alla domanda formulata dalla parte, ai fatti da questa prospettati e allegati (fatta salva la successiva verifica della loro fondatezza) e al rapporto giuridico del quale gli stessi costituiscono manifestazione.<br \/>\nIl Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che il concorrente secondo classificato nell\u2019Accordo quadro \u00e8 legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento adottato in questi casi dall\u2019Amministrazione in quanto le modifiche che assumono rilievo e portata \u201cessenziali\u201d ai sensi della vigente normativa avrebbero dovuto imporre l\u2019espletamento di una nuova gara.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 28 giugno 2023, n. 6306 -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sui limiti all\u2019applicabilit\u00e0 del principio di equivalenza. <\/strong><br \/>\nI Giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito l\u2019orientamento secondo cui il principio di equivalenza di cui all\u2019articolo 68 del d.lgs. n. 50\/2016 non trova applicazione quando si verte sul rispetto di requisiti tecnici minimi obbligatori che identificano le caratteristiche essenziali e indefettibili dei lavori, servizi o forniture richieste dall\u2019Amministrazione; pertanto, il concorrente che voglia presentare un prodotto o servizio equivalente a quello richiesto incontra comunque il limite della difformit\u00e0 del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurante un\u2019ipotesi di aliud pro alio non rimediabile.<br \/>\nE ci\u00f2 vale a maggior ragione nel caso esaminato dal Consiglio di Stato nel quale la concorrente esclusa dalla gara aveva presentato un prodotto che, per quanto avesse caratteristiche equivalenti, era espressamente oggetto di un altro lotto della medesima procedura di gara.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. III, 23 giugno 2023, n. 642 -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla non comparabilit\u00e0 dei giudizi resi da diverse Commissioni giudicatrici in differenti gare seppur aventi ad oggetto il medesimo servizio. <\/strong><br \/>\nSecondo i giudici del TAR Toscana non \u00e8 possibile operare un raffronto tra le scelte operate dalla Stazione appaltante e, in particolare, dalla Commissione giudicatrice in due differenti gare seppur aventi ad oggetto l\u2019affidamento della stessa tipologia di servizio.<br \/>\nLe due gare, invero, rimangono tra loro assolutamente distinte ed autonome e ci\u00f2 a maggior ragione ove venga contestato il diverso approccio operato dalla Commissione giudicatrice.<br \/>\nLe Commissioni di gara costituiscono in effetti entit\u00e0 autonome e indipendenti e sono chiamate a svolgere le proprie valutazioni con piena discrezionalit\u00e0 e libert\u00e0 di giudizio, sulla base degli elementi specifici di ogni singola procedura.<\/p>\n<h2>Appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. II, 23 giugno 2023, n. 10699 \u2013\u00a0Appalti pubblici\u2013\u00a0Sui criteri di valutazione della Commissione di gara\u00a0\u2013\u00a0<\/strong>Con la sentenza in commento, i giudici hanno ribadito come la scelta operata dall\u2019Amministrazione relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire ai singoli elementi, \u00e8 espressione dell\u2019ampia discrezionalit\u00e0 attribuitale dalla legge per meglio perseguire l\u2019interesse pubblico; come tale \u00e8 sindacabile in sede di legittimit\u00e0 solo allorch\u00e9 sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare correttamente la propria offerta. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto infondata la censura con cui si lamentava la previsione, nella legge di gara, di criteri e sub criteri solo quantitativi.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 27 giugno 2023, n. 3863 \u2013\u00a0Appalti pubblici\u2013\u00a0Sul cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0I giudici del TAR Campania, a seguito di dettagliata ricostruzione normativa, hanno ritenuto che il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacit\u00e0 che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall\u2019art. 36 del D.Lgs. n. 163\/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207\/2010, che delineano il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del \u201cpieno\u201d cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.\u2028In tale occasione il TAR ha rilevato che anche il Nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36\/2023 ammette il cumulo alla rinfusa all\u2019art. 67, il cui contenuto riproduce quello del previgente art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 50\/2016, a conferma del fatto che quest\u2019ultima disposizione non legittima un\u2019interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa.<\/p>\n<p><strong>TAR ABRUZZO, PESCARA, SEZ. I, 27 giugno 2023, n. 255 \u2013Revisione prezzi\u2013\u00a0Sulla formazione del silenzio a seguito di comunicazione trasmessa via e-mail \u2013<\/strong>\u00a0I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso promosso per ottenere la dichiarazione di illegittimit\u00e0 del silenzio serbato dall\u2019amministrazione, affermando che non pu\u00f2 ritenersi formato il silenzio inadempimento rispetto ad una diffida trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica del destinatario e non ad un indirizzo pec. La e-mail, infatti, non \u00e8 uno strumento che pu\u00f2 conferire certezza alla comunicazione e non \u00e8 idonea, a differenza della pec, a provare la effettiva ricezione della diffida.<\/p>\n<p><strong>TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, sentenza 26 giugno 2023 n. 392 \u2013Appalti pubblici<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0\u00a0<strong>Sui giustificativi in sede di valutazione di anomalia\u00a0di offerta<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0Con la pronuncia in commento il TAR, in conformit\u00e0 all\u2019orientamento consolidato, ha ritenuto legittima la esclusione di un concorrente da una gara di appalto di servizi motivata con riferimento al fatto che, a seguito dello svolgimento del sub-procedimento di verifica di anomalia dell\u2019offerta, \u00e8 risultato che il medesimo concorrente ha operato una modifica sostanziale dell\u2019offerta economica e che, in particolare, \u00e8 stata rilevata una differenza consistente tra i costi della manodopera indicati nella busta economica originariamente presentata e quelli riportati nei giustificativi prodotti dall\u2019operatore a seguito della richiesta dei chiarimenti da parte della stazione appaltante.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, sentenza 23 giugno 2023, n.6170 \u2013\u00a0Appalti pubblici\u00a0\u2013\u00a0Sulle violazioni tributarie non definitivamente accertate\u2013<\/strong>\u00a0Con la pronuncia in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno statuito che, nel caso in cui risultino violazioni tributarie non definitivamente accertate (e di importo superiore alla soglia di gravit\u00e0) a carico dell\u2019operatore economico, la Stazione Appaltante deve valutare in concreto se queste possano minarne l\u2019affidabilit\u00e0 operando una valutazione sulla base del principio di proporzionalit\u00e0; di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di non escludere il concorrente avendo, la S.A., tenuto conto anche delle relative impugnazioni proposte e dell\u2019esito delle stesse, della natura omissiva o valutativa delle violazioni e del rapporto tra importo non versato contestato e importo posto a base di gara.<\/p>\n<p><strong>TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. II, sentenza 23 giugno 2023 n. 2119\u00a0\u2013Appalti pubblici\u00a0\u2013\u00a0Sulla legittimit\u00e0 del bando di gara privo della previsione integrale dei CAM<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0Con la pronuncia in rassegna il TAR Palermo ha stabilito che non \u00e8 illegittimo e, in particolare, non \u00e8 in contrasto con gli artt. 34 e 71,\u00a0d.lgs. n. 50\/2016\u00a0(in relazione al D.M. del 29 gennaio 2021, art. 76, co. 1, dir. n. 24\/2014) un bando di gara per l\u2019affidamento di un appalto di servizi per il solo fatto della mancata previsione integrale dei \u201ccriteri ambientali minimi\u201c. Il Giudice ha chiarito che il mancato richiamo nella\u00a0lex specialis\u00a0dei C.A.M. comporta l\u2019integrazione\u00a0ab externo\u00a0della\u00a0lex specialis\u00a0medesima, al fine di conformarla alle disposizioni di legge sovraordinate.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 23 giugno 2023, n. 3776 \u2013Appalti pubblici\u2013\u00a0Sul calcolo della base d\u2019asta\u2013<\/strong> Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto illegittimo l\u2019operato della Stazione Appaltante che, per il calcolo della base d\u2019asta, ha assunto a riferimento prezzi significativamente inferiori rispetto ai correnti prezzi di mercato, in violazione degli artt. 23, 30 e 95 del Codice degli appalti. Inoltre, si \u00e8 affermato come corrisponda ad un principio di responsabilit\u00e0, economicit\u00e0 e buona amministrazione, l\u2019obbligo per le Stazioni Appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma di effettuare una verifica attenta della congruit\u00e0 dei prezzi posti a base di gara, e ci\u00f2 nell\u2019ottica di salvaguardare la\u00a0par condicio\u00a0e la seriet\u00e0 del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.<\/p>\n<p><strong>TAR ABRUZZO, PESCARA, SEZ. I, sentenza 20 giugno 2023 n. 250\u00a0\u2013Appalti pubblici\u00a0\u2013\u00a0Sul principio di segretezza delle offerte nel caso di rivalutazione delle offerte tecniche<\/strong> \u2013\u00a0Con la pronuncia in rassegna il Giudice, in materia di gare di appalto, ha statuito che non comporta la violazione del principio di segretezza delle offerte il caso in cui, pur dopo l\u2019avvenuta apertura delle buste contenenti sia le offerte tecniche che le offerte economiche delle concorrenti, la commissione di gara abbia proceduto alla rivalutazione delle offerte tecniche e ci\u00f2 solo con riferimento ad uno specifico criterio, correlato a dati e parametri oggettivi, senza dunque margini di apprezzamento discrezionale per i singoli commissari; in tal caso, non sussistono pericoli in ordine all\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019assegnazione dei corrispondenti punteggi, la cui correttezza \u00e8 verificabile\u00a0ictu oculi.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16 giugno 2023, n. 5963 \u2013 Appalti pubblici \u2013\u00a0Sull\u2019anomalia dell\u2019offerta e sul giudizio di congruit\u00e0<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto immune da vizi il sindacato di legittimit\u00e0 del giudice di primo grado in relazione al procedimento di verifica di anomalia dell\u2019offerta dell\u2019aggiudicatario, tenuto conto dei principi che individuano il perimetro del sindacato di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo. Ed infatti, tale giudizio deve essere svolto nell\u2019ambito di una valutazione complessiva, non atomistica e parcellizzata dell\u2019offerta economica, in modo da far emergere eventuali profili della sua inattendibilit\u00e0, e, dunque, di inaffidabilit\u00e0 dell\u2019impresa per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 15 giugno 2023, n. 5897 \u2013\u00a0Appalti pubblici \u2013\u00a0Sulle misure di self cleaning<\/strong> \u2013\u00a0Il Consiglio di Stato ha richiamato l\u2019orientamento della pi\u00f9 recente giurisprudenza nazionale in tema di misure di ravvedimento operoso secondo cui le predette misure vanno sempre valutate dalla stazione appaltante, anche laddove siano poste in essere in corso di gara, qualora relative a fatti insorti dopo la presentazione dell\u2019offerta.\u2028Tale interpretazione \u00e8 infatti maggiormente conforme alla\u00a0ratio\u00a0dell\u2019istituto del\u00a0self cleaning\u00a0e altres\u00ec agli arresti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-387\/19), la quale ha chiarito che le misure di self cleaning possono essere poste in essere in qualunque fase della procedura che preceda l\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 giugno 2023, n. 5665 \u2013\u00a0Appalti pubblici \u2013\u00a0Sulla facolt\u00e0 di ribasso dei costi della manodopera\u2013<\/strong> La clausola della\u00a0lex specialis\u00a0che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera \u00e8 illegittima in quanto contrasta con l\u2019art. 97 comma 6 del d.lgs. 50\/2016 e, pi\u00f9 in generale, con il principio di libera concorrenza nell\u2019affidamento delle commesse pubbliche. Il divieto indiscriminato di ribasso sulla manodopera provocherebbe, tra gli altri, la standardizzazione dei costi verso l\u2019alto e la sostanziale imposizione del ccnl individuato dalla stazione appaltante.\u2028I giudici, inoltre, hanno richiamato quale supporto interpretativo, il nuovo art. 41 comma 1 d.lgs. 36\/2023 che ha previsto la possibilit\u00e0 per l\u2019operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una pi\u00f9 efficiente organizzazione aziendale.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. II, 16 giugno 2023 n. 3643 \u2013 Appalti pubblici \u2013\u00a0Sull\u2019interesse a ricorrere del terzo classificato<\/strong> &#8211;\u00a0Premesso che l\u2019interesse a ricorrere \u00e8 caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall\u2019effettiva utilit\u00e0 che potrebbe derivare a quest\u2019ultima dall\u2019eventuale annullamento dell\u2019atto impugnato, il Collegio ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso principale promosso dal terzo classificato in una gara d\u2019appalto e volto all\u2019aggiudicazione della stessa, dal momento che le censure proposte avverso la posizione della concorrente giunta seconda graduata sono state respinte.\u2028Invero, il possibile scorrimento della graduatoria per effetto della estromissione dell\u2019aggiudicataria si arresterebbe comunque alla posizione della seconda graduata, che resterebbe ferma per effetto del mancato accoglimento delle censure proposte avverso di essa, impedendo alla concorrente terza classificata di collocarsi in una posizione utile per il conseguimento dell\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 14 giugno 2023, n. 1484 \u2013 Appalti pubblici &#8211;\u00a0Sull\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina sull\u2019accesso ai soggetti di diritto privato \u2013<\/strong>\u00a0La disciplina sull\u2019accesso agli atti di gara contenuta nel Codice dei contratti e nella legge 241\/90 si applica anche ai soggetti di diritto privato la cui attivit\u00e0 \u00e8 di pubblico interesse ed \u00e8 disciplinata dal diritto nazione o comunitario.\u2028Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto applicabile la disciplina sull\u2019accesso nei confronti di una societ\u00e0 a partecipazione pubblica, divenuta concessionaria della gestione di un servizio pubblico, che ha a sua volta indetto una gara di appalto il cui oggetto era strumentale all\u2019attivit\u00e0 di gestione del pubblico servizio.\u2028Da ci\u00f2 ne deriva il diritto di accesso agli atti di gara da parte dell\u2019operatore economico escluso dalla procedura di appalto.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 14 giugno 2023 n. 3617 \u2013 Appalti pubblici \u2013<\/strong>\u00a0<strong>Sui requisiti di moralit\u00e0 in pendenza di un procedimento penale<\/strong>.\u00a0Secondo il TAR Campania nella pronuncia in commento non vi sono profili di illegittimit\u00e0 nel provvedimento di aggiudicazione dell\u2019appalto in favore di una ditta, la quale ha dichiarato in sede di partecipazione che il suo rappresentate legale era sottoposto ad un procedimento penale per reato colposo di cui all\u2019art. 589 c.p., ove tale procedimento non \u00e8 sfociato in alcun provvedimento di condanna esecutivo.\u2028In tale circostanza, dunque, non vi \u00e8 alcuna omissione n\u00e9 nel comportamento dell\u2019aggiudicataria n\u00e9 in quello dell\u2019amministrazione che ha svolto gli adeguati controlli non trovando elementi atti a dimostrare con mezzi adeguati che l\u2019operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrit\u00e0 o affidabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO \u2013 LATINA, SEZ. I, 10 giugno 2023 n. 414 &#8211; Appalti pubblici \u2013<\/strong>\u00a0<strong>Sul sopralluogo obbligatorio nelle gare di appalto di lavori<\/strong> \u2013\u00a0Richiamando la costante giurisprudenza formatasi sul tema, il TAR ha rammentato che l\u2019obbligo di sopralluogo riveste un ruolo sostanziale e non meramente formale, consentendo ai concorrenti di formulare un\u2019offerta consapevole e pi\u00f9 aderente alle necessit\u00e0 dell\u2019appalto, dato che \u00e8 strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e, conseguentemente, funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare.\u2028Alla luce della funzione riconosciuta al sopralluogo, dunque, le clausole che definiscono i termini per il suo espletamento devono essere interpretate in modo da evitare effetti espulsivi correlati al tempo dell\u2019espletamento dell\u2019incombente e, a pi\u00f9 forte ragione pertanto, non \u00e8 ammissibile un\u2019interpretazione che faccia discendere effetti espulsivi dalla mera violazione del termine entro cui il sopralluogo deve essere richiesto.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I, 9 giugno 2023, n. 410 &#8211;\u00a0Appalti pubblici\u00a0\u2013\u00a0Sulla configurabilit\u00e0 del subappalto<\/strong>.\u00a0Con la pronuncia in rassegna, i Giudici hanno affermato che non pu\u00f2 configurarsi come subappalto l\u2019affidamento, da parte dell\u2019aggiudicataria ad una societ\u00e0 terza, di attivit\u00e0 marginali ed eventuali rispetto all\u2019oggetto dell\u2019appalto. Per questo motivo non \u00e8 necessario farne menzione nell\u2019atto di partecipazione ai sensi dell\u2019art. 105 del D.lgs. 50\/2016.\u2028Nel caso sottoposto all\u2019attenzione del Collegio, l\u2019appalto aveva ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, configurando mera attivit\u00e0 marginale la formazione e il supporto tecnico del personale ospedaliero, affidati ad altra societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>TAR LIGURIA, SEZ. I, 7 giugno 2023 n. 559 \u2013Appalti pubblici \u2013\u00a0Sul principio di equivalenza \u2013\u00a0<\/strong>Il Collegio ha rammentato che, per stabilire se il principio di equivalenza sia o meno applicabile con riguardo ai parametri dimensionali del prodotto oggetto di fornitura, \u00e8 necessario verificare se la legge di gara abbia declinato le dimensioni in modo che le stesse qualifichino il bene in termini essenziali o se ricorrano ragioni di ordine scientifico tali da far ritenere le misure quali elementi inderogabili.\u2028Dunque, il prodotto con caratteristiche dimensionali difformi da quelle previste nel capitolato pu\u00f2 partecipare al confronto competitivo se la\u00a0lex specialis\u00a0non abbia configurato le dimensioni come qualit\u00e0 fondamentali e, in base ad un giudizio di equivalenza, il bene risulti idoneo a soddisfare le esigenze manifestate dall\u2019Amministrazione negli atti di gara.<\/p>\n<p><strong>TAR CAMPANIA, SEZ. III, 5 giugno 2023, n. 3420 \u2013\u00a0Appalti pubblici \u2013\u00a0Sugli elementi idonei a giustificare l\u2019offerta anomala-<\/strong>\u00a0Con la sentenza in commento i giudici hanno chiarito che gli elementi idonei a giustificare l\u2019attendibilit\u00e0 dell\u2019offerta devono essere attuali, dovendo sussistere sin dal momento della presentazione dell\u2019offerta. Da ci\u00f2 ne deriva che la Stazione Appaltante non pu\u00f2 tenere conto in sede di verifica di anomalia degli incentivi e delle agevolazioni il cui conseguimento non sia sicuro per l\u2019essere legati ad eventi futuri e incerti.<\/p>\n<p><strong>TAR VENETO SEZ. I, 5 giugno 2023, n. 773 \u2013\u00a0Appalti pubblici \u2013\u00a0Sul contratto di avvalimento e sul soccorso istruttorio.<\/strong> Il Collegio si \u00e8 pronunciato sull\u2019istituto dell\u2019avvalimento, chiarendo come non possa ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l\u2019impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa \u00e8 mancante, per tutta la durata dell\u2019appalto, senza per\u00f2 in alcun modo precisare l\u2019apporto dell\u2019ausiliaria nell\u2019esecuzione del servizio.\u2028Inoltre, \u00e8 chiarito come non sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio per sanare il vizio di nullit\u00e0 del contratto di avvalimento connesso all\u2019omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall\u2019impresa ausiliaria a favore di quella ausiliata, nemmeno nel caso in cui ausiliaria e ausiliata appartengano al medesimo gruppo societario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l\u2019Avv. Antonella Favale e lo Studio AOR Avvocati, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate. Sentenze in evidenza CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 13 giugno 2023, n. 5783. -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla sanabilit\u00e0 delle carenze documentali presenti nell\u2019offerta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":243601,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[40,7],"tags":[83,101,96],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243776"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=243776"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243776\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":243777,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/243776\/revisions\/243777"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/243601"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=243776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=243776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=243776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}