{"id":243778,"date":"2023-07-13T12:44:35","date_gmt":"2023-07-13T10:44:35","guid":{"rendered":"\/?p=243778"},"modified":"2023-07-13T12:44:48","modified_gmt":"2023-07-13T10:44:48","slug":"appalti-pubblici-le-sentenze-di-maggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=243778","title":{"rendered":"Appalti pubblici: le sentenze di maggio"},"content":{"rendered":"<p><strong>FIFO Sanit\u00e0<\/strong>, in collaborazione con l\u2019Avv.<strong> Antonella Favale<\/strong> e lo <strong>Studio AOR Avvocati<\/strong>, rende note le sentenze dei Giudici Amministrativi in materia di appalti pubblici che interessano maggiormente le aziende associate.<\/p>\n<h2>Sentenze in evidenza settore Sanit\u00e0<\/h2>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ.III, 26 maggio 2023, n. 5177 -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sull\u2019interpretazione della legge di gara. <\/strong><br \/>\nI Giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito l\u2019orientamento secondo cui ai fini dell\u2019interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti, prediligendo in primo luogo il criterio letterale e quello sistematico &#8211; ex art. 1362 e 1363 c.c. \u2013 e in secondo luogo quello funzionale.<br \/>\nIl criterio sistematico e quello funzionale possono, in effetti, essere utilizzati in via suppletiva rispetto a quello letterale a fronte di clausole della legge di gara che risultano equivoche o poco chiare.<br \/>\nIn questi casi, pertanto, per addivenire alla pi\u00f9 coerente interpretazione della clausola si dovr\u00e0 fare riferimento a tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d&#8217;invito e nel loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), i quali concorrono a formarne la disciplina di gara e costituiscono, nel loro insieme, la &#8220;lex specialis&#8221;.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. III, 31 maggio 2023, n. 535 -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sulla modifica a singole voci di costo in sede di sub-procedimento di verifica dell\u2019anomalia.<\/strong><br \/>\nCon la pronuncia in commento i Giudici del TAR Toscana hanno ritenuto conforme alla normativa nazionale e a quella specifica della legge di gara l\u2019operato di un concorrente che ha \u201crettificato\u201d in sede di anomalia alcune incongruenze sulle singole voci di costo della manodopera presenti nell\u2019offerte economica.<br \/>\nSecondo il TAR, invero, l\u2019art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50\/2016 non impone di indicare la specifica composizione del costo della manodopera, ma soltanto il relativo importo complessivo, che dovr\u00e0 essere analizzato &#8211; e se del caso scomposto nei suoi specifici elementi costitutivi &#8211; soltanto in un momento successivo, dedicato alla verifica di seriet\u00e0 e sostenibilit\u00e0 dell\u2019offerta.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. III, 22 maggio 2023, n. 8633 -Appalti pubblici- Settore Sanit\u00e0 \u2013 Sul collegamento tra imprese ai fini dell\u2019esclusione dalla procedura di gara<\/strong>.<br \/>\nI Giudici del TAR Lazio si sono espressi sulla questione se sussista un collegamento effettivo ai fini dell\u2019esclusione dalla gara tra un\u2019impresa produttrice e un\u2019azienda distributrice dei medesimi prodotti che partecipano alla stessa procedura.<br \/>\nSecondo il Collegio tale circostanza commerciale non \u00e8 indice di per s\u00e9 di un collegamento tra i concorrenti, valevole in quanto tale per determinare l\u2019esclusione di entrambe le aziende dalla gara.<br \/>\nSe \u00e8 vero che l\u2019art. 80, comma 5, lett. b) tutela la Stazione appaltante e gli altri concorrenti anche nei casi di pericolo solamente potenziale di collegamento, non pu\u00f2 nondimeno prescindersi dalla rilevazione di significativi elementi indiziari che consentano di ravvisare la sussistenza dell\u2019unico centro decisionale.<br \/>\nAffinch\u00e9 venga disposta l\u2019esclusione dei concorrenti \u00e8, dunque, imprescindibile il riscontro di indizi gravi, precisi e concordanti in grado di dimostrare in termini presuntivi ex art. 2727 Cod. civ. la sussistenza dell\u2019unicit\u00e0 del centro decisionale.<\/p>\n<h2>Appalti pubblici<\/h2>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ.II BIS, 30 maggio 2023, n. 9167 -Appalti pubblici- Sul potere di differimento della scadenza del termine del contratto<\/strong>&#8211; Una volta disposta la proroga dell\u2019affidamento di un servizio pubblico in appalto ai sensi e nei limiti di cui all\u2019art. 106 comma 11 del d.lgs. 50\/2016, fino alla scadenza del termine a tale scopo previsto gi\u00e0 nel disciplinare e nel contratto, il termine pu\u00f2 essere differito ancora, laddove ci\u00f2 sia strettamente necessario al completamento della gara (indetta nella pendenza della proroga originaria) secondo buona fede e ragionevolezza; in tal caso, il rapporto prosegue tra le parti agli stessi patti, salvo ricorrano le condizioni in presenza delle quali \u00e8 possibile modificare i prezzi a mente dello stesso art. 106.<br \/>\nCi\u00f2 \u00e8 quanto affermato dal Tribunale amministrativo per il Lazio nella sentenza in commento, ove muovendo da tali premesse, dichiara la legittimit\u00e0 di una serie di proroghe contrattuali imposte dall\u2019amministrazione al fine di assicurare la copertura del servizio, nelle more della conclusione della nuova gara d\u2019appalto.<\/p>\n<p><strong>TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I, 27 maggio 2023, n. 187 -Appalti pubblici- Sull\u2019apposizione di limiti al subappalto<\/strong>&#8211; \u00c8 legittima l\u2019apposizione di limiti quantitativi al subappalto da parte delle stazioni appaltanti, le quali hanno la facolt\u00e0 di valutare, con elasticit\u00e0, le caratteristiche della situazione concreta, non potendo far discendere dalla pronuncia della CGUE C-63\/18 un generalizzato divieto assoluto di previsione di limiti quantitativi al subappalto nella documentazione di gara.<br \/>\n\u00c8 quanto affermato dai giudici del TAR che hanno ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha respinto l\u2019istanza avanzata dall\u2019affidataria, in corso di esecuzione del contratto, di autorizzazione al subappalto, motivata con riferimento al fatto che il valore delle opere da subappaltare indicato dalla richiedente fosse superiore rispetto a quello massimo stabilito dal bando di gara.<br \/>\nInoltre, i giudici hanno ritenuto che le contestazioni mosse dall\u2019impresa solo in fase esecutiva risultavano incompatibili con la precedente condotta tenuta dalla stessa, poich\u00e9 aveva precedentemente accettato il limite imposto dall\u2019amministrazione, che pure avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di contestare tempestivamente.<\/p>\n<p><strong>TAR TOSCANA, SEZ. I, 27 maggio 2023, n. 512 &#8211; Appalti pubblici \u2013 Sull\u2019onere motivazionale della rilevanza dell\u2019illecito professionale sull\u2019affidabilit\u00e0 del concorrente.<\/strong> Con la pronuncia in rassegna, i Giudici hanno rammentato come, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, incombe sulla stazione appaltante uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell\u2019illecito professionale sull\u2019affidabilit\u00e0 del concorrente nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di esclusione del concorrente. Al contrario, tale onere non sussiste nell\u2019ipotesi di ammissione dell\u2019impresa, ove la motivazione pu\u00f2 anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell\u2019impresa dalla gara.<br \/>\nTuttavia, un moderato temperamento si impone nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque valutato l\u2019impresa affidabile.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 maggio 2023, n. 5177\u00a0\u2013 Appalti pubblici \u2013 Sull\u2019interpretazione funzionale delle disposizioni della lex specialis<\/strong> \u2013 Il Collegio ha chiarito che, ai fini dell\u2019interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, va applicato, oltre al criterio letterale e quello sistematico, anche quello funzionale.<br \/>\nCi\u00f2 significa che le disposizioni di gara, ove il dato testuale presenti delle ambiguit\u00e0, devono essere interpretate, in via suppletiva, alla stregua della finalit\u00e0 perseguita dalla stazione appaltante, ossia valutando anche la specifica esigenza che per mezzo delle previsioni del bando l\u2019Amministrazione intendeva soddisfare.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 maggio 2023, n. 5145 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sulla garanzia provvisoria a corredo dell\u2019offerta-<\/strong><br \/>\nI giudici di Palazzo Spada hanno affermato che ai sensi dell\u2019art. 93 del Codice dei contratti, l\u2019obbligo di corredare l\u2019offerta con una garanzia provvisoria \u00e8 una prescrizione che opera in via generalizzata a carico di tutti gli operatori economici concorrenti, per la quale non \u00e8 prevista alcuna differenziazione su base soggettiva.<br \/>\nNel caso di specie, infatti, il ricorrente, sottoposto ad una procedura di amministrazione straordinaria, aveva richiesto una dilazione temporale per la prestazione della garanzia, per il tempo necessario alla definizione della lite pendente avverso la prima esclusione dalla gara.<br \/>\nIl Collegio, tuttavia, ha affermato che non solo non esiste alcuna disposizione che possa legittimare l&#8217;auspicato trattamento differenziale, ma una simile disparit\u00e0 risulterebbe, per s\u00e9, contraria al principio di \u201cnon discriminazione\u201d tra gli operatori economici e al correlato canone di \u201clibera concorrenza\u201d.<br \/>\nInfine, si \u00e8 evidenziato come la garanzia vada acquisita come parte essenziale e integrante dell\u2019offerta, con il corollario che la sua mancata presentazione rappresenta di per s\u00e9 legittima causa di esclusione dalla gara.<\/p>\n<p><strong>TAR LAZIO, SEZ. V, 25 maggio 2023, n. 8899 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sul giudizio di anomalia dell\u2019offerta\u2013<\/strong> In tale occasione, il Tribunale ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di congruit\u00e0 dell\u2019offerta, la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, sindacabile unicamente per macroscopica erroneit\u00e0 o irragionevolezza.<br \/>\nA fronte di una censura sull\u2019incongruit\u00e0 incentrata su quattro specifici aspetti dell\u2019offerta dell\u2019aggiudicataria, il Collegio ha ribadito come un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti \u00e8 precluso al giudice amministrativo, che non pu\u00f2 evidentemente sostituirsi ad una attivit\u00e0 rimessa unicamente all\u2019Amministrazione procedente.<\/p>\n<p><strong>TAR EMILIA-ROMAGNA, SEZ. I, 22 maggio 2023, n. 318 \u2013 Appalti pubblici \u2013 Sul soccorso procedimentale \u2013<\/strong> In tale occasione, il Collegio ha ribadito che la stazione appaltante ha la possibilit\u00e0 di attivare il c.d. soccorso procedimentale (distinto dal c.d. soccorso istruttorio di cui all\u2019art. 83 c. 9 d.lgs. 50\/2016) per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell&#8217;offerta tecnica ed economica, tramite l&#8217;acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell&#8217;offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l&#8217;esatta interpretazione e a ricercare l&#8217;effettiva volont\u00e0 del concorrente, superandone le eventuali ambiguit\u00e0.<br \/>\nDunque, risulta legittima l\u2019attribuzione di un punteggio pari a zero da parte della Commissione in merito ad un aspetto ambiguo dell\u2019offerta, ove ben due richieste di chiarimenti non abbiano consentito di chiarire l\u2019aspetto e non potendo la stazione appaltante attingere a fonti di conoscenza estranee all\u2019offerta.<\/p>\n<p><strong>TAR PUGLIA, SEZ. III, 19 maggio 2023, n. 790- Appalti pubblici \u2013 Sull\u2019avvalimento riguardante capacit\u00e0 tecniche e professionali- <\/strong><br \/>\nIl Tribunale, sulla base del quadro normativo di riferimento, ha valutato che l\u2019operatore economico ricorrente era stato legittimamente escluso dalla gara per aver prodotto in gara un contratto di avvalimento privo dell\u2019indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall\u2019ausiliata e carente della specificazione dell\u2019ampiezza del dovere di collaborazione e di assistenza tra le ditte interessate.<br \/>\nNel caso di avvalimento riguardante le capacit\u00e0 tecniche e professionali (le &#8220;esperienze professionali pertinenti&#8221; di cui al comma 1 dell&#8217;art. 89) le risorse messe a disposizione della societ\u00e0 partecipante alla gara devono, infatti, essere specificate, nel senso che l&#8217;indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto \u00e8 necessaria a pena di esclusione del concorrente dalla gara.<\/p>\n<p><strong>TAR MOLISE, SEZ. I, 19 maggio 2023, n. 166 Appalti pubblici \u2013 Sul principio dell\u2019equivalenza \u2013<\/strong> Il Collegio, affrontando il tema del principio di equivalenza ex art 68 del Codice dei contratti, ha inteso distinguere la sua applicazione a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto in concreto dall\u2019Amministrazione.<br \/>\nNell\u2019ambito di una procedura a evidenza pubblica da aggiudicarsi secondo il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, secondo il parere dei giudici, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nel quomodo, con la conseguenza che la stazione appaltante \u00e8 facoltizzata ad operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti attenendosi ai criteri di conformit\u00e0 sostanziale delle soluzioni tecniche offerte.<br \/>\nViceversa, la lettura delle specifiche tecniche fissate dal bando di una gara da assegnarsi secondo il criterio del prezzo pi\u00f9 basso richiede un metro di particolare rigore, alla luce dell\u2019esigenza, propria del confronto competitivo incentrato sul solo elemento del prezzo, di una stretta omogeneit\u00e0 tra le offerte delle concorrenti.<\/p>\n<p><strong>TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 17 maggio 2023, n. 1150- Appalti pubblici- Sulle clausole immediatamente escludenti-<\/strong> In tale occasione il Tribunale ribadisce che, qualora la legge di gara \u00e8 tale da impedire la presentazione di un\u2019offerta, in quanto la stessa sarebbe necessariamente esclusa, \u00e8 onere dell\u2019operatore partecipante impugnare immediatamente la lex specialis o quanto meno le disposizioni della stessa preclusive.<br \/>\nNel caso di specie, la formulazione della legge di gara era chiara nel non ammettere la fornitura di un farmaco generico o equivalente rispetto a quello indicato nella lex specialis con il nome commerciale, brevettato e commercializzato da una specifica azienda.<br \/>\nL\u2019operatore economico avrebbe dovuto quindi impugnare immediatamente le disposizioni di gara, tanto pi\u00f9 se si considera che la diligenza richiesta nell\u2019interpretazione degli atti di gara a una importante impresa del settore farmaceutico non \u00e8 quella ordinaria di cui al comma 1 dell\u2019art. 1176 cc. bens\u00ec quella specifica degli operatori professionali di cui al comma secondo dell\u2019art. citato.<\/p>\n<p><strong>TAR PIEMONTE, SEZ. I, 16 maggio 2023, n. 450 \u2013 Appalti pubblici- Sui criteri ambientali minimi-<\/strong> Il TAR Piemonte ha chiarito che la regolazione dei CAM va rinvenuta nella legge di gara. Se sono richiesti come elementi essenziali dell\u2019offerta o per l\u2019attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento della partecipazione comporta rispettivamente l\u2019esclusione o la mancata attribuzione del punteggio.<br \/>\nSe sono richiesti per la stipulazione del contratto, invece, la loro mancanza rileva al momento dell\u2019aggiudicazione o alla fase di verifica e comporta la decadenza dell\u2019aggiudicazione per impossibilit\u00e0 di stipulazione del contratto.<br \/>\nIn ogni caso, la verifica dei CAM si inserisce in una fase prodromica alla stipulazione del contratto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FIFO Sanit\u00e0, in collaborazione con l\u2019Avv. 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