{"id":246770,"date":"2025-08-26T08:55:07","date_gmt":"2025-08-26T06:55:07","guid":{"rendered":"\/?p=246770"},"modified":"2025-08-26T08:55:07","modified_gmt":"2025-08-26T06:55:07","slug":"payback-le-nuove-disposizioni-per-le-aziende-con-la-conversione-in-legge-del-d-l-economia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fifosanita.it\/?p=246770","title":{"rendered":"Payback, le nuove disposizioni per le aziende con la conversione in legge del D.L. Economia"},"content":{"rendered":"<p>Il 9 agosto 2025 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 118\/2025, con cui \u00e8 stato convertito il decreto-legge n. 95\/2025 e, per l\u2019effetto, la norma \u00e8 entrata in vigore lo scorso 10 agosto.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 comunicato in precedenti occasioni, la Legge prevede:<\/p>\n<ol>\n<li>a)una riduzione al 25% dell\u2019importo dovuto a titolo di\u00a0<em>payback,\u00a0<\/em>per le annualit\u00e0 dal 2015 al 2018<em>,\u00a0<\/em>cos\u00ec come determinato in forza degli originari provvedimenti regionali;<\/li>\n<li>b)che i fornitori di dispositivi medici, che intendano beneficiare della suddetta riduzione, dovranno provvedere al pagamento entro i 30 giorni successivi dalla entrata in vigore della Legge (10 agosto) e, quindi, entro il\u00a0<strong>9 settembre 2025<\/strong>, per estinguere l\u2019obbligazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pertanto, ciascuna azienda fornitrice dovr\u00e0 autonomamente provvedere a ricalcolare l\u2019importo dovuto applicando la riduzione al 25% prevista dalla legge di nuova introduzione ed eseguire il relativo pagamento entro il suddetto termine del 9 settembre 2025, decorso il quale le Regioni e le province autonome provvederanno ad accertare l\u2019integrale versamento dell\u2019importo pari alla quota ridotta e, per l\u2019effetto, avr\u00e0 luogo l\u2019estinzione del relativo contenzioso pendente.<\/p>\n<p>Sul punto ci risulta che alcune regioni hanno provveduto a pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni circa le modalit\u00e0 ed i termini di pagamento, nonch\u00e9 a ricalcolare l\u2019importo dovuto da ciascuna azienda sulla base della riduzione prevista dalla suddetta legge.<\/p>\n<p>La legge prevede inoltre che:<\/p>\n<ol>\n<li>a)fino al completamento dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione e sono precluse le azioni esecutive per il recupero del credito, ivi compresa la compensazione;<\/li>\n<li>b)le aziende possano richiedere finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di garantire la liquidit\u00e0 occorrente per il pagamento;<\/li>\n<li>c)le aziende che abbiano gi\u00e0 corrisposto la quota di\u00a0<em>payback\u00a0<\/em>nella misura del 48% prevista dall\u2019art. 8 D.L. 34\/2023, potranno detrarre la parte eccedente il 25% da quanto sar\u00e0 eventualmente dovuto a titolo di\u00a0<em>payback<\/em>\u00a0per gli anni successivi al 2018.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sulla base di quanto precede ed al preciso scopo di fornire utili indicazioni rispetto alle richieste di chiarimenti che sono pervenute alla scrivente Federazione, si evidenzia che l\u2019estinzione dell\u2019obbligazione \u00e8 conseguenza dell\u2019integrale versamento delle somme dovute con l\u2019applicazione della suddetta riduzione mentre il mancato o parziale pagamento dell\u2019importo ridotto consente all\u2019ente creditore di avvalersi della compensazione nonch\u00e9 di agire per il recupero di quanto dovuto (al termine dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento prevista dalla norma richiamata).<\/p>\n<p>Resta evidentemente impregiudicato il diritto di ciascuna impresa di coltivare i contenziosi pendenti assumendo la decisione di non eseguire il suddetto pagamento nel termine stabilito, fermo restando che l\u2019ente creditore potr\u00e0, al termine dell\u2019accertamento circa i pagamenti effettuati, agire in via esecutiva per il recupero degli importi dovuti anche mediante il ricorso all\u2019istituto della compensazione.<\/p>\n<p>Al riguardo si precisa che\u00a0in caso di mancato pagamento entro il 9 settembre p.v., una lettura costituzionalmente orientata della normativa dovrebbe imporre alle Regioni di richiedere, in ogni caso, il solo 25%, anche\u00a0se\u00a0sul punto occorre rilevare che il quadro normativo non si presenta ancora del tutto chiaro. Laddove le Regioni dovessero procedere diversamente, richiedendo a coloro che non si sono avvalsi della norma di nuova introduzione, l\u2019importo nella misura del 48% prevista dall\u2019art. 8 D.L. 34\/2023\u00a0ovvero effettuando le compensazioni fino a concorrenza del 48%, potrebbe rendersi necessario avviare un&#8217;ulteriore azione giudiziaria al fine di rimettere la questione dinanzi alla Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Fifo Sanit\u00e0 Confcommercio continuer\u00e0 a battersi in tutte le sedi affinch\u00e9 tale misura &#8211; che continuiamo a ritenere profondamente ingiusta, iniqua e sperequativa &#8211; sia definitivamente abrogata per le annualit\u00e0 successive al 2018 e affinch\u00e9 vengano altres\u00ec previste azioni pi\u00f9 incisive di mitigazione per le PMI.<\/p>\n<p>Continueremo a lavorare alacremente su questi temi, certi della vostra partecipazione e del vostro contributo fattivo alla causa.<\/p>\n<p>Per ogni e qualsivoglia chiarimento ed assistenza l&#8217;Associazione risponde al n. 06.68437312 e all&#8217;indirizzo mail:\u00a0<a href=\"mailto:fifo@confcommercio.it\">fifo@confcommercio.it<\/a>.<\/p>\n<p>La Presidente<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Dott.ssa Sveva Belviso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 9 agosto 2025 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 118\/2025, con cui \u00e8 stato convertito il decreto-legge n. 95\/2025 e, per l\u2019effetto, la norma \u00e8 entrata in vigore lo scorso 10 agosto.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":243120,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[91,33],"tags":[58,86,116],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/246770"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=246770"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/246770\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":246771,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/246770\/revisions\/246771"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/243120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=246770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=246770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fifosanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=246770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}