Il 9 agosto 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 118/2025, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 95/2025 e, per l’effetto, la norma è entrata in vigore lo scorso 10 agosto.
Come già comunicato in precedenti occasioni, la Legge prevede:
- a)una riduzione al 25% dell’importo dovuto a titolo di payback, per le annualità dal 2015 al 2018, così come determinato in forza degli originari provvedimenti regionali;
- b)che i fornitori di dispositivi medici, che intendano beneficiare della suddetta riduzione, dovranno provvedere al pagamento entro i 30 giorni successivi dalla entrata in vigore della Legge (10 agosto) e, quindi, entro il 9 settembre 2025, per estinguere l’obbligazione.
Pertanto, ciascuna azienda fornitrice dovrà autonomamente provvedere a ricalcolare l’importo dovuto applicando la riduzione al 25% prevista dalla legge di nuova introduzione ed eseguire il relativo pagamento entro il suddetto termine del 9 settembre 2025, decorso il quale le Regioni e le province autonome provvederanno ad accertare l’integrale versamento dell’importo pari alla quota ridotta e, per l’effetto, avrà luogo l’estinzione del relativo contenzioso pendente.
Sul punto ci risulta che alcune regioni hanno provveduto a pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni circa le modalità ed i termini di pagamento, nonché a ricalcolare l’importo dovuto da ciascuna azienda sulla base della riduzione prevista dalla suddetta legge.
La legge prevede inoltre che:
- a)fino al completamento dell’attività di accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione e sono precluse le azioni esecutive per il recupero del credito, ivi compresa la compensazione;
- b)le aziende possano richiedere finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di garantire la liquidità occorrente per il pagamento;
- c)le aziende che abbiano già corrisposto la quota di payback nella misura del 48% prevista dall’art. 8 D.L. 34/2023, potranno detrarre la parte eccedente il 25% da quanto sarà eventualmente dovuto a titolo di payback per gli anni successivi al 2018.
Sulla base di quanto precede ed al preciso scopo di fornire utili indicazioni rispetto alle richieste di chiarimenti che sono pervenute alla scrivente Federazione, si evidenzia che l’estinzione dell’obbligazione è conseguenza dell’integrale versamento delle somme dovute con l’applicazione della suddetta riduzione mentre il mancato o parziale pagamento dell’importo ridotto consente all’ente creditore di avvalersi della compensazione nonché di agire per il recupero di quanto dovuto (al termine dell’attività di accertamento prevista dalla norma richiamata).
Resta evidentemente impregiudicato il diritto di ciascuna impresa di coltivare i contenziosi pendenti assumendo la decisione di non eseguire il suddetto pagamento nel termine stabilito, fermo restando che l’ente creditore potrà, al termine dell’accertamento circa i pagamenti effettuati, agire in via esecutiva per il recupero degli importi dovuti anche mediante il ricorso all’istituto della compensazione.
Al riguardo si precisa che in caso di mancato pagamento entro il 9 settembre p.v., una lettura costituzionalmente orientata della normativa dovrebbe imporre alle Regioni di richiedere, in ogni caso, il solo 25%, anche se sul punto occorre rilevare che il quadro normativo non si presenta ancora del tutto chiaro. Laddove le Regioni dovessero procedere diversamente, richiedendo a coloro che non si sono avvalsi della norma di nuova introduzione, l’importo nella misura del 48% prevista dall’art. 8 D.L. 34/2023 ovvero effettuando le compensazioni fino a concorrenza del 48%, potrebbe rendersi necessario avviare un’ulteriore azione giudiziaria al fine di rimettere la questione dinanzi alla Corte Costituzionale.
Fifo Sanità Confcommercio continuerà a battersi in tutte le sedi affinché tale misura – che continuiamo a ritenere profondamente ingiusta, iniqua e sperequativa – sia definitivamente abrogata per le annualità successive al 2018 e affinché vengano altresì previste azioni più incisive di mitigazione per le PMI.
Continueremo a lavorare alacremente su questi temi, certi della vostra partecipazione e del vostro contributo fattivo alla causa.
Per ogni e qualsivoglia chiarimento ed assistenza l’Associazione risponde al n. 06.68437312 e all’indirizzo mail: fifo@confcommercio.it.
La Presidente
Dott.ssa Sveva Belviso